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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32386/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per il 2007, emesso nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, per recuperare imposte dirette e IVA su costi ritenuti fittizi e su minori ricavi correlati. Secondo l'Ufficio, le fatture riguardavano prestazioni di consulenza mai effettivamente rese, in un contesto ritenuto anomalo e finalizzato a ottenere vantaggi fiscali. Con un unico motivo, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012, conv. in l. 44/2012, e dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente subordinato il regime fiscale delle operazioni oggettivamente inesistenti alla mancata prova dell'esercizio dell'azione penale, invece di applicare la regola per cui, in tali operazioni, i componenti positivi direttamente afferenti a costi fittizi non concorrono al reddito e i relativi costi non sono deducibili. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata era fondata anche su un'autonoma ratio, non censurata: l'insufficienza della prova del vantaggio fiscale e, quindi, l'inidoneità degli elementi presuntivi a spostare l'onere probatorio sul contribuente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 prospettata dall'Agenzia era conforme all'orientamento della Corte e che la CTR aveva erroneamente fondato parte della decisione sul mancato esercizio dell'azione penale, ha ritenuto decisivo che la sentenza di merito si reggesse anche su una seconda ratio autonoma: la mancata dimostrazione del vantaggio fiscale derivante dalle operazioni contestate e, dunque, l'insufficienza delle presunzioni dell'Ufficio. Poiché il ricorso non attaccava specificamente tale autonoma motivazione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L'Agenzia è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale di denuncia della violazione di legge, ma la censura è risultata inidonea a scalfire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, conv. con modif. in L. 44/2012

    Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dei costi non ammessi in deduzione; la Corte richiama un orientamento già consolidato e lo considera applicabile anche retroattivamente quale ius superveniens.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    È stato richiamato dall'Agenzia come base normativa della ripresa fiscale, ma la Corte non si è soffermata su una specifica interpretazione autonoma della disposizione, limitandosi a registrare il motivo di ricorso.

  • art. 8 d.l. 16/2012

    La Corte precisa che il ricorso non può essere accolto anche se la tesi dell'Ufficio sulla distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti fosse corretta, perché la sentenza impugnata è sorretta da una ratio ulteriore non censurata.

  • art. 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017

    È richiamato il principio per cui, quando la decisione si fonda su più rationes autonome e sufficienti, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012 si applica anche retroattivamente e comporta che i componenti positivi direttamente correlati a costi o servizi non effettivamente scambiati non concorrono al reddito nei limiti dei costi non deducibili.
  • La corretta interpretazione della norma fiscale, anche se favorevole al ricorrente, non consente l'accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata si fonda anche su un distinto rilievo probatorio non specificamente contestato.
  • Nel giudizio tributario l'Ufficio, quando fonda la ripresa su presunzioni, deve allegare e dimostrare elementi idonei a provare il vantaggio fiscale e a rendere sufficientemente robusta la presunzione, altrimenti non si sposta sul contribuente l'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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