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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36565/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato l’imputata per bancarotta fraudolenta preferenziale, anziché per bancarotta fraudolenta distrattiva, per avere, quale socia accomandataria della società fallita, stipulato il 6 settembre 2013, il 25 giugno 2015 e il 25 agosto 2015 tre contratti di cessione, per complessivi euro 768.009,94, di crediti maturandi verso la committente, destinando le relative somme alla società cessionaria. L’imputata ha dedotto, con il primo motivo, carenza di motivazione sullo stato d’insolvenza della società e sull’alterazione dell’ordine dei pagamenti tra creditori. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del dolo specifico, sostenendo che i pagamenti alla cessionaria erano diretti a salvaguardare l’attività della società fallita. La sentenza precisa che il fatto di bancarotta preferenziale è stato commesso il 1° dicembre 2017.

La decisione

La Corte ha escluso preliminarmente la prescrizione: tenuto conto degli atti interruttivi e delle sospensioni applicabili in base alla legge n. 103 del 2017, il termine sarebbe maturato il 1° dicembre 2026, non ancora decorso alla decisione. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la situazione d’insolvenza risultava dalla mancata tempestiva e integrale corresponsione dell’IVA sin dal 2009 e dalle azioni esecutive avviate da fornitori e istituti di credito dal 2011; inoltre, la destinazione integrale del credito alla società cessionaria aveva pretermesso altri creditori, inclusi creditori privilegiati come Erario e dipendenti, violando la par condicio creditorum. Il secondo motivo è stato rigettato: le somme della committente erano state destinate pressoché integralmente alla sola cessionaria, circostanza che rendeva impraticabile ex ante una concreta prospettiva di riequilibrio dei debiti e non consentiva di riconoscere come prevalente un’effettiva finalità di risanamento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    In linea generale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario, sul piano soggettivo, il dolo specifico costituito dalla volontà di favorire un determinato creditore, con l’accettazione dell’eventualità di recare pregiudizio agli altri.

    La bancarotta preferenziale richiede la volontà di favorire uno specifico creditore, accettando l’eventualità di arrecare pregiudizio agli altri creditori.

  • art. 2741 c.c.

    Sotto un secondo aspetto, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’alterazione del principio della par condicio creditorum espresso dall’art. 2741 cod. civ., il quale, una volta dichiarato il fallimento, trova applicazione secondo le regole del concorso formale e sostanziale della generalità dei crediti, sicché la sua violazione integra l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

    Dopo la dichiarazione di fallimento, la par condicio opera secondo le regole del concorso della generalità dei crediti; la sua violazione integra l’elemento oggettivo della bancarotta preferenziale.

  • art. 157 c.p.

    Di conseguenza il termine di prescrizione non è decorso, poiché ciò sarebbe avvenuto solo nella data del 1° dicembre 2026.

    Nel caso concreto, computati gli atti interruttivi e le sospensioni ritenute applicabili, la prescrizione non era maturata alla data della decisione.

  • art. 161 c.p.

    Infatti il delitto di bancarotta preferenziale è stato commesso nella data del 1° dicembre 2017, talché, considerati gli atti interruttivi, alla data di prescrizione del 1° giugno 2025 devono aggiungersi le sospensioni del termine di prescrizione contemplate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile in ragione della data di commissione del fatto.

    Per il calcolo della prescrizione la Corte ha considerato gli atti interruttivi e ha aggiunto le sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017, ritenuta applicabile in ragione della data del fatto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Infatti il delitto di bancarotta preferenziale è stato commesso nella data del 1° dicembre 2017, talché, considerati gli atti interruttivi, alla data di prescrizione del 1° giugno 2025 devono aggiungersi le sospensioni del termine di prescrizione contemplate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile in ragione della data di commissione del fatto.

    Le sospensioni del termine di prescrizione contemplate dalla legge n. 103 del 2017 si applicano al fatto commesso il 1° dicembre 2017 e concorrono a determinare la scadenza del termine.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire un determinato creditore, con accettazione dell’eventualità di pregiudicare gli altri.
  • La violazione della par condicio creditorum, operante dopo la dichiarazione di fallimento secondo le regole del concorso della generalità dei crediti, integra l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta preferenziale.
  • La finalità di salvaguardare l’attività sociale esclude il dolo specifico soltanto quando il pagamento sia diretto, in via esclusiva o prevalente, a tale scopo e il risanamento o la prevenzione del fallimento siano concretamente e ragionevolmente perseguibili. La destinazione pressoché integrale delle risorse a un solo creditore, in una situazione che rende impraticabile il riequilibrio verso gli altri, non consente di riconoscere tale finalità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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