Cassazione Penale, Sentenza n. 31573/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (artt. 337 e 635 c.p.), con quattro motivi: 1) carenza di motivazione (art. 275, co. 2‑bis c.p.p.) rispetto alla prognosi di pena e all'eventualità di riti alternativi; 2) omissione nell'esporre perché non fossero idonee misure meno afflittive (art. 292, co. 2, lett. c)-bis e art. 275, co. 3‑bis c.p.p.), in particolare arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 3) manifesta illogicità/tautologia della motivazione sulle esigenze cautelari; 4) carenza di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.), essendo la decisione fondata soltanto su precedenti e pendenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva motivazione adeguata e congruente: ha ricostruito una gravissima condotta (fuga dopo tentato furto di un bancomat, inseguimento di circa 27 km a velocità fino a 200 km/h, lancio di chiodi e fumogeni, danneggiamento dei mezzi) indicativa di un modus operandi professionale, valutata unitamente ai precedenti penali e a pendenze per reati gravi, che ha giustificato il fondato rischio di reiterazione. Per tali ragioni la Corte ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari anche con presidi elettronici (misura dipendente dalla collaborazione dell'imputato). I primi tre motivi sono stati ritenuti aspecifici o generici; l'ultimo è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: utilizzata per qualificare la condotta di fuga aggressiva e oppositiva del ricorrente.
Norma relativa ai danneggiamenti (in particolare danneggiamenti ai mezzi delle forze dell'ordine e al bancomat), parte dell'imputazione che ha contribuito alla valutazione di gravità della condotta.
codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis
Richiesta di motivazione specifica in sede di riesame; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza conteneva motivazione sufficiente e quindi il rilievo di carenza era aspecifico.
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)-bis
Prevede l'obbligo di esporre le ragioni per cui misure limitative diverse dalla custodia non sono idonee; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza ha fornito tale valutazione in termini concreti.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis
Disposizione procedurale collegata alla motivazione in caso di riesame; la Corte ha trovato corretta l'autonoma valutazione del giudice del riesame.
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Norma sulla sostituzione o annullamento delle misure cautelari: il ricorso sosteneva che il riesame avrebbe dovuto annullare la misura, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione era sufficiente per confermare la custodia.
codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
Criterio sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo sulla base degli elementi di fatto indicati.
codice di procedura penale, art. 273
Riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza" e esigenze cautelari: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione quando esso si limita a chiedere diversa valutazione probatoria.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata dalla Corte.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Richiama adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha disposto l'invio per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità controlla la motivazione delle misure cautelari solo se è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; contestazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per confermare la custodia cautelare è sufficiente una motivazione che mostri, con elementi concreti (gravità della condotta, modus operandi, precedenti, pendenze, assenza di stabile attività lavorativa), il fondato pericolo di reiterazione; fatti di particolare pericolosità (es. inseguimenti ad alta velocità, lancio di strumenti per danneggiare forze dell'ordine) rafforzano questa valutazione.
- La mera prospettazione astratta di riti alternativi o dei limiti edittali non è idonea a dimostrare che la prognosi di pena sia errata; per contestare efficacemente la motivazione occorre evidenziare incoerenze logiche specifiche o violazioni normative puntuali.
- Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva idoneità di tali presidi a impedire la reiterazione, ovvero circostanze che smentiscano la valutazione prognostica del giudice.
- In sede di Cassazione è necessario formulare censure specifiche (violazioni di legge o manifesta illogicità) e non generiche richieste di rivalutazione del materiale probatorio; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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