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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21409/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto ai benefici per esposizione qualificata ad amianto, ai fini della determinazione della pensione, con applicazione del coefficiente 1,25 per il periodo di esposizione dedotto in giudizio e comunque entro il limite massimo di legge. In Cassazione ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il dispositivo non indicasse il periodo di esposizione all'amianto rilevante per la maggiorazione; (2) nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, poiché l'omissione del periodo di inizio e fine impedirebbe l'esecuzione del provvedimento; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia sulla domanda di riconoscimento del coefficiente di maggiorazione per ogni anno di lavoro svolto in gallerie metropolitane e depositi con esposizione alle polveri di amianto per oltre dieci anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti e tre i motivi. Ha chiarito che la sentenza d'appello aveva già individuato con sufficiente precisione il periodo di esposizione qualificata oggetto della domanda, richiamando la motivazione che indicava il periodo 1980-1998 e gli accertamenti del CTU, e che il dispositivo, nel riferirsi al periodo dedotto in giudizio e al limite massimo di legge, era coerente con la motivazione. Non vi era quindi né omesso esame di un fatto decisivo, né contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto controverso, indicando i criteri fattuali e normativi necessari a individuare l'oggetto della statuizione.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva come causa di nullità solo se rende incomprensibile o non conoscibile il contenuto della decisione; se il dispositivo rinvia logicamente alla motivazione, il contrasto è solo apparente o integra al più errore materiale.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza abbia accolto o respinto la domanda nei suoi elementi essenziali, anche se non siano espressamente sviluppate tutte le argomentazioni o modalità di quantificazione prospettate dalla parte.
  • Quando il periodo di esposizione o il presupposto fattuale del beneficio previdenziale sia desumibile dal complesso di dispositivo e motivazione, non può parlarsi di invalidità della sentenza per indeterminatezza del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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