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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14072/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia per falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici. Con il primo motivo censurava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la condotta non integrasse il reato contestato. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, sempre nell'ambito dello stesso motivo, il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha affermato che integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato la formazione di una falsa ricetta su carta intestata di un medico, poiché la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del servizio sanitario nazionale, conserva natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale in relazione allo stato di malattia accertato. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, essendo la motivazione immune da illogicità e sorretta da elementi decisivi, tra cui i precedenti fatti criminosi e il giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 482 c.p. per qualificare come falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato la formazione di una falsa ricetta su carta intestata di medico.

  • art. 482 c.p.

    Norma di estensione soggettiva richiamata per punire il privato che compie falsità materiale in atto pubblico.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto frutto di una motivazione di merito non illogica e non sindacabile in cassazione nei limiti del ricorso proposto.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è stata negata sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole desunto, tra l'altro, da precedenti fatti criminosi.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato la formazione di un documento che, per contenuto e funzione attestativa, valga a rappresentare il diritto all'erogazione di una prestazione sanitaria, anche se non redatto sul modulo tipico del servizio sanitario nazionale.
  • Ai fini della configurabilità della falsità materiale, è decisivo non il supporto materiale utilizzato, ma la natura pubblicistica o attestativa dell'atto e la sua idoneità a rappresentare una situazione giuridicamente rilevante.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o comunque infondata quando il giudice di merito abbia indicato gli elementi ritenuti decisivi e la motivazione non presenti evidenti illogicità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se fondato su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati, desunto da elementi concreti quali precedenti fatti criminosi, e non limitato alla sola gravità astratta del fatto.
  • In cassazione non può pretendersi che il giudice di merito confuti analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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