Cassazione Penale, Ordinanza n. 07851/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. I motivi dedotti censuravano vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, con riferimento agli artt. 628 e 393 c.p., sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi della rapina e l'erronea qualificazione del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano privi di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché meramente generici e non correlati alle ragioni della decisione impugnata; inoltre le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti.
Norme richiamate
richiamato come norma di riferimento della qualificazione contestata come rapina, rispetto alla quale il ricorrente lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi
richiamato come diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa in alternativa alla rapina
usato come parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità
non citato espressamente nel testo fornito
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè devono confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e indicare puntualmente le ragioni di censura; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di vizi motivazionali, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti del compendio probatorio.
- La mancanza di specificità può derivare non solo dalla genericità del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra la motivazione della sentenza impugnata e le critiche formulate in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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