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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07851/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. I motivi dedotti censuravano vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, con riferimento agli artt. 628 e 393 c.p., sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi della rapina e l'erronea qualificazione del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano privi di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché meramente generici e non correlati alle ragioni della decisione impugnata; inoltre le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    richiamato come norma di riferimento della qualificazione contestata come rapina, rispetto alla quale il ricorrente lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi

  • art. 393 c.p.

    richiamato come diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa in alternativa alla rapina

  • art. 581 c.p.p.

    usato come parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità

  • art. 615 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè devono confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e indicare puntualmente le ragioni di censura; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di vizi motivazionali, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti del compendio probatorio.
  • La mancanza di specificità può derivare non solo dalla genericità del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra la motivazione della sentenza impugnata e le critiche formulate in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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