Cassazione Penale, Sentenza n. 30283/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere contestando la permanenza delle esigenze cautelari. Ha sostenuto che mancava motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione, che non potevano applicarsi le regole semplificate e presuntive dell'art. 275, comma 3, c.p.p. dopo l'annullamento del capo relativo all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e ha inoltre invocato il decorso del tempo (sei anni dai fatti), la sua età, l'assenza di precedenti penali e il peggioramento delle condizioni di salute come elementi idonei a giustificare la revoca o la sostituzione della misura
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia ottemperato alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio e abbia motivato adeguatamente il mantenimento della custodia, tenendo conto della gravità dei fatti ancora contestati: importazione in concorso di 258 kg di cocaina nascosta nel carbone (capo 3), ricezione in concorso di 1 kg di cocaina come parziale corrispettivo (capo 22) e detenzione/porto illecito di arma comune da sparo (capo 76). È stato escluso che il tempo trascorso dai fatti, l'età (sessant'anni) o l'assenza di precedenti possano di per sé giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari; le condizioni di salute sono state valutate tramite accertamenti peritali ritenuti compatibili con la detenzione. La Corte ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari e ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti; costituisce uno dei titoli di imputazione che giustificano la gravità dei fatti e il mantenimento della misura cautelare
Capo d'imputazione originariamente incluso nell'ordinanza genetica e poi annullato; la Corte ha ritenuto che l'annullamento di questo specifico capo non determini automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari quando permangono altri reati gravi
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsioni sulle regole di giudizio semplificate/presuntive circa l'esistenza di esigenze cautelari; la pronuncia evidenzia che non è sufficiente richiamare presumibili regole semplificate per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e di sicura valenza sintomatica per dimostrare l'affievolimento
Massime di principio
- L'annullamento di un capo d'imputazione non fa automaticamente venir meno le esigenze cautelari se permangono altri reati gravi: va valutato il quadro complessivo delle imputazioni residue
- Il mero decorso del tempo dai fatti non è di per sé sufficiente per ottenere la revoca o sostituzione della misura; rileva il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare e, soprattutto, elementi concreti che evidenzino un mutamento della situazione
- Età e assenza di precedenti possono avere rilievo limitato: l'età assume valore in casi estremi (es. condizioni legate alla soglia dei 70 anni) e l'incensuratezza è generalmente inefficace di fronte a fatti di estrema gravità
- Le condizioni di salute possono giustificare la modifica della misura solo se risultano da accertamenti peritali che attestino incompatibilità con la detenzione
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare occorre fornire elementi concreti, attuali e di rilevanza probatoria che dimostrino l'affievolimento del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle fonti di prova; argomentazioni generiche o basate su sole deduzioni non bastano
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