Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30283/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere contestando la permanenza delle esigenze cautelari. Ha sostenuto che mancava motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione, che non potevano applicarsi le regole semplificate e presuntive dell'art. 275, comma 3, c.p.p. dopo l'annullamento del capo relativo all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e ha inoltre invocato il decorso del tempo (sei anni dai fatti), la sua età, l'assenza di precedenti penali e il peggioramento delle condizioni di salute come elementi idonei a giustificare la revoca o la sostituzione della misura

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia ottemperato alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio e abbia motivato adeguatamente il mantenimento della custodia, tenendo conto della gravità dei fatti ancora contestati: importazione in concorso di 258 kg di cocaina nascosta nel carbone (capo 3), ricezione in concorso di 1 kg di cocaina come parziale corrispettivo (capo 22) e detenzione/porto illecito di arma comune da sparo (capo 76). È stato escluso che il tempo trascorso dai fatti, l'età (sessant'anni) o l'assenza di precedenti possano di per sé giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari; le condizioni di salute sono state valutate tramite accertamenti peritali ritenuti compatibili con la detenzione. La Corte ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari e ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti; costituisce uno dei titoli di imputazione che giustificano la gravità dei fatti e il mantenimento della misura cautelare

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Capo d'imputazione originariamente incluso nell'ordinanza genetica e poi annullato; la Corte ha ritenuto che l'annullamento di questo specifico capo non determini automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari quando permangono altri reati gravi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsioni sulle regole di giudizio semplificate/presuntive circa l'esistenza di esigenze cautelari; la pronuncia evidenzia che non è sufficiente richiamare presumibili regole semplificate per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e di sicura valenza sintomatica per dimostrare l'affievolimento

Massime di principio

  • L'annullamento di un capo d'imputazione non fa automaticamente venir meno le esigenze cautelari se permangono altri reati gravi: va valutato il quadro complessivo delle imputazioni residue
  • Il mero decorso del tempo dai fatti non è di per sé sufficiente per ottenere la revoca o sostituzione della misura; rileva il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare e, soprattutto, elementi concreti che evidenzino un mutamento della situazione
  • Età e assenza di precedenti possono avere rilievo limitato: l'età assume valore in casi estremi (es. condizioni legate alla soglia dei 70 anni) e l'incensuratezza è generalmente inefficace di fronte a fatti di estrema gravità
  • Le condizioni di salute possono giustificare la modifica della misura solo se risultano da accertamenti peritali che attestino incompatibilità con la detenzione
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare occorre fornire elementi concreti, attuali e di rilevanza probatoria che dimostrino l'affievolimento del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle fonti di prova; argomentazioni generiche o basate su sole deduzioni non bastano

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.