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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45632/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di appello che aveva: dichiarato estinti per prescrizione i reati documentali e l'aggravamento del dissesto (cap. B e C) e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (cap. A) rideterminando la pena. I motivi di cassazione erano quattro: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta dissipativa (scommesse) e sulla prova della distrazione patrimoniale; 2) errata negazione dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. per presunta riparazione del danno tramite transazione parziale; 3) censura sulla commisurazione delle sanzioni accessorie fallimentari alla pena principale, richiamando la giurisprudenza "Suraci"; 4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (richiamando art. 163 cod. pen. e correlati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proponessero una non consentita rivalutazione del merito e non evidenziassero vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza di appello. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la dissipazione è provata dalla consegna di assegni della società a soggetti estranei all'attività sociale in assenza di giustificazione della destinazione delle somme. Ha precisato che elementi probatori riferiti a reati prescritti possono contribuire al quadro probatorio complessivo. Ha inoltre confermato che l'attenuante per la riparazione del danno richiede riparazione integrale ed effettiva e che la determinazione in concreto delle sanzioni accessorie fallimentari è legittima se motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ha rigettato la doglianza sulla sospensione condizionale sia per l'esistenza di una precedente condanna che impedisce il beneficio, sia perché il ricorrente non aveva richiesto il beneficio in sede di merito. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 219 c. 2 n. 1, Legge Fallimentare

    La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante prevista da tale norma nel rideterminare la responsabilità; la Cassazione non ha ravvisato doglianze su tale esito.

  • art. 129 co. 2, cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata ha motivato in modo approfondito le ragioni della declaratoria di prescrizione; la Cassazione ha ritenuto che i profili relativi alla prescrizione non consentissero un sindacato di merito in sede di legittimità.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato come principio della valutazione unitaria e non atomistica della prova: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria d'insieme effettuata dal giudice di merito.

  • art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante per la riparazione del danno richiede riparazione integrale ed effettiva; una transazione che lascia voci di danno escluse non vale a riconoscere l'attenuante.

  • art. 216 u.c., Legge Fallimentare; sentenza Corte Cost. n. 222/2018

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa . fino a dieci anni."

    La Corte Costituzionale ha modificato la portata dell'art. 216 u.c., eliminando la durata fissa; la Cassazione ricorda che, in seguito, le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., come precisato dalle Sezioni Unite (Suraci).

  • Sez. U, sent. n. 28910/2019 (Suraci)

    Giurisprudenza richiamata per l'indicazione del criterio: le pene accessorie la cui durata non è più fissa devono essere commisurate concretamente in relazione al disvalore del fatto e alla personalità del responsabile, motivando in base agli artt. 132 e 133 cod. pen.

  • artt. 132 e 133, cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (scopi, gravità, personalità) che devono essere utilizzati per determinare in concreto la durata delle pene accessorie fallimentari; la motivazione deve esplicitare il riferimento a tali criteri.

  • art. 164 u.c., cod. pen.

    Richiamato nella valutazione della sospensione condizionale: la presenza di precedenti condanne che fanno superare il limite ostativo impedisce la concessione del beneficio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche l'ammenda per colpa del ricorso, fissandola in euro 3.000,00 (richiamo alla Corte Cost. n.186/2000).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che la inammissibilità per profili di colpa può comportare l'applicazione di una somma alla cassa delle ammende; la Cassazione ha comminato l'importo conseguente.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che implicano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano vizi logici manifesti nella motivazione.
  • La distrazione di beni dalla massa fallimentare può essere provata anche dalla consegna di somme o titoli societari a terzi estranei, in mancanza di prova della loro destinazione all'attività sociale.
  • Elementi probatori riferiti a fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono essere comunque considerati nel quadro probatorio complessivo, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria.
  • L'attenuante per la riparazione del danno ex art. 62 n.6 richiede riparazione piena ed effettiva; transazioni o pagamenti parziali che lasciano voci di danno non ripagate non soddisfano il requisito.
  • Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 e le Sezioni Unite (Suraci), le pene accessorie fallimentari la cui durata non è più fissa devono essere determinate caso per caso dal giudice sulla base degli artt. 132 e 133 cod. pen., con motivazione adeguata.
  • Il mancato riconoscimento della sospensione condizionale può essere legittimo se il beneficiario ha precedenti che superano i limiti ostativi o se non ha chiesto il beneficio in sede di merito.
  • Ricorsi per cassazione che risultino basati su valutazioni meramente fattuali o su una ricerca di diversa ricostruzione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende se sussiste colpa.

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