Cassazione Penale, Ordinanza n. 06425/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'impostazione della sentenza impugnata sul bilanciamento tra attenuante del vizio parziale di mente e aggravanti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, per tardività della relativa memoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 6 marzo 2024, deducendo un unico motivo di censura: vizio motivazionale con riferimento agli artt. 69 e 89 c.p., in relazione al giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente e le aggravanti contestate. In sostanza, contestava la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito e il conseguente trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente alla discrezionalità del giudizio di comparazione tra circostanze, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con specifico richiamo alle modalità aggressive della condotta, alle lesioni arrecate alla persona offesa e ai plurimi precedenti penali, anche specifici.
Norme richiamate
Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è valutazione discrezionale di merito e può essere sindacato in cassazione solo se affetto da arbitrarietà o manifesta illogicità.
La circostanza del vizio parziale di mente è stata oggetto di bilanciamento con aggravanti contestate nel giudizio di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è limitato alla verifica della presenza di una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica; non è consentita una rivalutazione del merito.
- La scelta di ritenere le circostanze equivalenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia giustificata da elementi concreti della condotta, dell'evento lesivo e dei precedenti dell'imputato.
- Le censure che investono solo la misura della pena o il trattamento sanzionatorio, se non denunciano un vizio realmente devolvibile in cassazione, sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina applicabile.
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