Cassazione Penale, Sentenza n. 36112/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" per un importo ridotto a euro 78.539,38. Ha proposto due motivi: 1) carenza di motivazione sui presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata (in particolare sul fumus commissi delicti e sulla correttezza dell'applicazione dei precedenti di Cassazione); 2) censura sulla qualificazione dei canoni di locazione non dichiarati come provento di evasione fiscale sostenendo che la mancata dichiarazione non coinciderebbe automaticamente con prodotto di reato fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sequenza di precedenti annullamenti con rinvio della Corte di cassazione (più recenti pronunce di Sezioni Unite, in particolare la sentenza Rizzi) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente applicato il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite, escludendo dalla base del sequestro i canoni di locazione ricompresi nella finestra temporale indicata dalla giurisprudenza (29/05/2014-19/11/2017) per un ammontare complessivo di euro 94.500 e riducendo quindi l'entità del sequestro a euro 78.539,38. I motivi proposti sono stati ritenuti infondati o generici (assenza di specificazione delle somme da sottrarre e di interesse concreto all'impugnazione). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, equitativamente determinata, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma penale cui è riferita la confisca allargata: il reato contestato costituisce il presupposto per l'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca.
richiamata dalla Corte nelle Sezioni Unite (Rizzi)
Il divieto previsto dall'art. 240-bis, introdotto dalla legge 161/2017, di giustificare la provenienza dei beni come provento o reimpiego dell'evasione fiscale si applica anche ai beni acquistati prima dell'entrata in vigore, con esclusione però di quelli acquisiti nel periodo tra il 29/05/2014 e il 19/11/2017, secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite.
legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 31)
Ha introdotto l'art. 240-bis cod. pen.; la Corte ha applicato tale modifica normativa secondo il criterio temporale indicato dalle Sezioni Unite.
Disposizione richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammontare equitativo della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. Sez. 4 n. 30851/2022; Sez. 3 n. 17405/2023; Sez. 4 n. 50284/2023; Sez. 2 n. 7359/2023; Sezioni Unite n. 8052/26.10.2023, c.d. Rizzi)
La Corte suprema ha più volte annullato con rinvio l'originario decreto di sequestro e ha precisato i criteri applicativi dell'art. 240-bis (in particolare la finestra temporale 29/05/2014-19/11/2017). Il giudice di rinvio e il riesame hanno seguito tali indicazioni, limitando l'importo sequestrato.
Massime di principio
- Quando si impugna un sequestro finalizzato alla confisca allargata è cruciale affrontare il profilo temporale: le pronunce delle Sezioni Unite possono limitare l'applicazione del divieto di giustificazione a specifici periodi (ad esempio la finestra 29/05/2014-19/11/2017), e il giudice deve applicare tali criteri.
- Se si contesta che proventi non dichiarati (es. canoni di locazione) non siano frutto di evasione, l'impugnazione deve indicare con precisione le somme che si ritiene dovrebbero essere sottratte alla base del sequestro e dimostrare l'effetto concreto sulla misura della sproporzione; deduzioni generiche sono facilmente dichiarate inammissibili.
- La strategia processuale adottata dall'interessato può limitare l'oggetto del giudizio: se il tema dibattuto nei precedenti gradi era l'entità del sequestro, non si può poi ampliare il thema decidendum senza specificare nuovo interesse e fondamento.
- La mera omissione nella dichiarazione dei redditi non impedisce automaticamente l'irrogazione della confisca allargata quando altre indicazioni giurisprudenziali consentono di ricostruire la sproporzione tra redditi e patrimoni; tuttavia le eccezioni temporali e i chiarimenti delle Sezioni Unite devono essere considerati.
- Gli appellanti rischiano l'inammissibilità e l'obbligo di sostenere le spese processuali (oltre eventuali somme da versare alla Cassa delle Ammende) se non dimostrano con specificità l'interesse e l'efficacia delle censure proposte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36106/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36107/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36109/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36111/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →