Cassazione Penale, Sentenza n. 13616/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato le condanne per plurimi furti e furti in abitazione aggravati in concorso. Di Giacomo deduceva, tra l'altro, la mancata procedibilità per difetto di querela (per i capi contestati divenuti perseguibili a querela a seguito della "riforma Cartabia"), censure sulla valutazione probatoria (somiglianza degli indumenti), mancata valutazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., omissione di riqualificazione ex art.635 c.p. e deduzioni sulla determinazione della pena. Florio denunciava la stessa questione di procedibilità per alcuni capi (capo 8 e 9), contestava il mancato riconoscimento della totale incapacità di intendere e di volere (art.88 c.p.), profili relativi al dolo connessi ad art.42 c.p., censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché un'asserita errata valutazione delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso di DI GIACOMO: ha annullato senza rinvio la sentenza per i reati a lui ascritti divenuti improcedibili per mancanza di querela (quindi declarata l'improcedibilità ex art.129 c.p.p.). Il ricorso di FLORIO è stato parzialmente accolto: la sentenza è stata annullata senza rinvio con riguardo ai reati contestati ai capi n. 8) e n. 9) divenuti anch'essi improcedibili per difetto di querela; per il resto i motivi di Florio sono stati ritenuti in gran parte inammissibili o infondati (rigettate le doglianze circa la totale incapacità di intendere e di volere, la mancata configurabilità del dolo e le richieste di riconsiderazione del compendio probatorio): la Corte ha confermato la legittimità della valutazione medico-legale che aveva riconosciuto un vizio parziale di mente compatibile con la punibilità e ha ritenuto corretta la dosimetria della pena per il resto delle condanne; l'annullamento senza rinvio delle sole posizioni improcedibili comporterà una diminuzione del trattamento sanzionatorio (in melius) e ha escluso per Florio l'obbligo di condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 c.p. (furto) e art. 625 c.p. (furto con circostanze aggravanti)
I delitti di furto, originariamente perseguibili d'ufficio, sono stati in parte ricondotti alla procedibilità a querela a seguito del d.lgs. 10.10.2022, n.150; per i reati ricondotti alla procedibilità a querela la mancata querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia")
Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie di furto (introducendo la procedibilità a querela per taluni reati) con efficacia e conseguenze anche sui procedimenti in corso; la Corte ha applicato il principio della norma più favorevole con riferimento anche al regime della procedibilità.
art. 129 c.p.p. (improcedibilità per difetto di querela)
La mancanza della condizione di procedibilità (querela) ostacola ogni ulteriore accertamento e impone la declaratoria di improcedibilità; la Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per i capi per i quali non risultava la querela.
art. 2 c.p. (applicazione della legge penale più favorevole)
Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo si estende anche al regime della procedibilità: se la nuova normativa rende il reato procedibile solo a querela, va applicato il regime meno gravoso anche ai fatti commessi anteriormente, salvo limiti particolari (es. inammissibilità del ricorso).
art. 131-bis c.p. (cause di non punibilità)
Invocata dal ricorrente per ottenere non punibilità, ma la Corte ha rilevato omessa motivazione in primo grado solo come dedotta e assorbita dalle questioni di procedibilità; nelle censure non ha prevalso la ragione del ricorrente.
art. 88 e art. 42 c.p. (incapacità di intendere e di volere, dolo)
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la totale incapacità di intendere e di volere e hanno ritenuto compatibile il dolo generico con un vizio parziale di mente; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti e delle perizie mediche.
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto adeguata la dosimetria della pena da parte della Corte territoriale in base ai criteri legali (modalità della condotta, numerosità degli episodi, personalità e precedenti), escludendo il diritto alle attenuanti generiche in presenza di precedenti e gravità del fatto.
Il motivo relativo alla mancata riqualificazione ex art.635 c.p. è stato ritenuto assorbito o non fondato rispetto alla decisione sulla procedibilità e alla valutazione di merito.
Massime di principio
- Se una fattispecie penalmente rilevante è stata resa procedibile solo a querela da una norma sopravvenuta, il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per fatti commessi anteriormente; l'assenza di querela determina improcedibilità e annullamento senza rinvio delle condanne relative.
- La regola della norma più favorevole (art.2 c.p.) si applica anche al regime di procedibilità: modifiche legislative che alleggeriscono la posizione dell'imputato possono operare a favore del reo nei procedimenti in corso, salvo limiti di inammissibilità del ricorso.
- La questione della procedibilità (querela) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e può essere sollevata anche in Cassazione, se il ricorso non è manifestamente inammissibile.
- In sede di Cassazione è precluso riesaminare il compendio probatorio e sostituire la valutazione dei giudici di merito; sono ammesse le censure di diritto e di motivazione che non richiedono un nuovo esame dei fatti.
- Il riconoscimento di un vizio parziale di mente non esclude automaticamente la punibilità: l'imputabilità e la colpevolezza sono concetti distinti; il vizio parziale può essere compatibile con il dolo generico.
- L'annullamento parziale per improcedibilità comporta la ricalcolazione del trattamento sanzionatorio in melius (eliminazione delle pene relative ai capi annullati), senza che ciò implichi automaticamente la soccombenza processuale complessiva dell'imputato.
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