Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30551/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna la decisione della Corte di Assise di Appello di Roma che, nel giudizio di rinvio, ha confermato la qualificazione del fatto come eccesso colposo in legittima difesa e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Denuncia violazione di legge (art. 541 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla statuizione sulla compensazione delle spese, sostenendo che la liquidazione delle spese a favore della parte civile è regolata dall'art. 91 c.p.c. e che la compensazione è incompatibile con la situazione processuale (l'imputato era stato comunque condannato in primo grado e la sua impugnazione era stata respinta). Chiede il riconoscimento dell'onere delle spese a carico dell'imputato in favore della parte civile.

La decisione

Il ricorso della parte civile è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la soccombenza reciproca nelle diverse fasi del processo giustifica la compensazione delle spese processuali. Nel caso concreto sia l'appello dell'imputato sia quello della parte civile sono stati rigettati: ciò configura una soccombenza reciproca e legittima la compensazione delle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento della censura, ma la Corte non lo ritiene idoneo a invalidare la statuizione sulla compensazione delle spese.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che dalla motivazione non emerga il vizio denunciato e che la decisione sulla compensazione sia congruamente motivata.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio richiamato dalla giurisprudenza invocata e dalla Corte: il regime delle spese per l'azione civile nel processo penale si determina secondo i criteri di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., valutandosi l'esito finale e non le vittorie parziali nelle diverse fasi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. 4, n. 3927 del 12/06/2019 (Perugini c. Iorio)

    Precedente richiamato dalla Corte a sostegno del principio che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019 (Valle c. Gatti)

    Ulteriore precedente conforme, richiamato per confermare che l'onere delle spese va valutato con riferimento all'esito finale del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo penale, quando è esercitata anche l'azione civile, il regime delle spese civili segue i criteri dell'art. 91 c.p.c.: l'onere delle spese si valuta con riferimento all'esito finale del giudizio, non alle vittorie parziali in singoli gradi.
  • La compensazione delle spese è legittima quando sussiste una soccombenza reciproca derivante dal rigetto delle pretese principali di entrambe le parti (ad esempio quando sia l'appello dell'imputato sia quello della parte civile sono rigettati).
  • Per ottenere l'addebito delle spese in proprio favore, la parte civile deve dimostrare un risultato finale di completa soccombenza della controparte; successi parziali o provvisionali non impediscono di per sé la compensazione se l'esito complessivo è reciproco.
  • I vizi di motivazione lamentati ai sensi dell'art. 606 c.p.p. devono emergere con chiarezza dalla lettura della sentenza: l'asserita violazione di norme processuali non è sufficiente se la Corte mostra di aver valutato e motivato la decisione secondo precedenti consolidati.
  • Il rigetto del ricorso può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.