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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29791/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2002, lamentando vizi di notificazione della cartella e degli atti presupposti. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR aveva confermato l’inammissibilità e ritenuto regolare la notificazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o solo apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 149 c.p.c. per mancata rilevazione dell’invalidità della notificazione della cartella, della mancata prova della data di notifica e della conseguente decadenza e prescrizione; 3) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. per il disconoscimento delle copie prodotte dall’ente, la mancata prova della data di notifica e dell’identità del consegnatario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla perché formulata con affermazioni apodittiche, non idonee a far comprendere le ragioni della decisione né i temi effettivamente decisi. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia. Il rinvio è stato disposto anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione si riduce a enunciazioni apodittiche o meramente assertive, senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La motivazione è solo apparente anche quando non consente di individuare con chiarezza quali questioni siano state effettivamente decise e per quali ragioni.
  • Quando la nullità della decisione per motivazione apparente viene accolta, i motivi di ricorso che presuppongono un nuovo esame del merito restano assorbiti.
  • In tema di impugnazione della cartella, la questione della regolarità della notificazione e della prova della data di notifica richiede un accertamento effettivo e non può essere risolta con formule generiche.
  • Nel processo tributario la decisione deve confrontarsi con i motivi di appello e non può limitarsi a formule di conferma prive di specifico esame delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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