Cassazione Civile, Ordinanza n. 29791/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2002, lamentando vizi di notificazione della cartella e degli atti presupposti. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR aveva confermato l’inammissibilità e ritenuto regolare la notificazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o solo apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 149 c.p.c. per mancata rilevazione dell’invalidità della notificazione della cartella, della mancata prova della data di notifica e della conseguente decadenza e prescrizione; 3) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. per il disconoscimento delle copie prodotte dall’ente, la mancata prova della data di notifica e dell’identità del consegnatario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla perché formulata con affermazioni apodittiche, non idonee a far comprendere le ragioni della decisione né i temi effettivamente decisi. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia. Il rinvio è stato disposto anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge in tema di notificazione e onere della prova
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che impone una motivazione della sentenza tributaria adeguata e intellegibile
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata prova della notificazione e dei relativi presupposti
richiamato in relazione alla prova della notificazione della cartella
richiamato in tema di efficacia probatoria e disconoscimento delle copie fotostatiche
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione si riduce a enunciazioni apodittiche o meramente assertive, senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione è solo apparente anche quando non consente di individuare con chiarezza quali questioni siano state effettivamente decise e per quali ragioni.
- Quando la nullità della decisione per motivazione apparente viene accolta, i motivi di ricorso che presuppongono un nuovo esame del merito restano assorbiti.
- In tema di impugnazione della cartella, la questione della regolarità della notificazione e della prova della data di notifica richiede un accertamento effettivo e non può essere risolta con formule generiche.
- Nel processo tributario la decisione deve confrontarsi con i motivi di appello e non può limitarsi a formule di conferma prive di specifico esame delle censure proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29708/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29713/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29714/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29717/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →