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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19636/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per furto aggravato in privata dimora, rideterminando la pena sulla base dell'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., con esclusione della recidiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza e illogicità della motivazione della sentenza d'appello, in particolare perché la dosimetria sanzionatoria non sarebbe stata adeguatamente argomentata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La censura investiva dunque il trattamento sanzionatorio concordato e recepito dal giudice di appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, in generale, quelle che investono il trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale. Poiché la pena finale non risultava illegale e non era stata contestata sotto tale profilo, la censura sulla congruità e sulla motivazione della dosimetria non poteva essere esaminata. È seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello il giudice può solo aderire all'accordo tra le parti oppure non aderirvi e procedere al giudizio ordinario; una volta recepito l'accordo, non è consentita una revisione unilaterale del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di illegalità della pena.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere oggetto di censura in cassazione quando la pena sia stata concordata e non venga dedotta alcuna illegalità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come disciplina omologa e come espressione del principio secondo cui il giudice d'appello, se non aderisce all'accordo, deve procedere al giudizio ordinario.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in via comparativa quale precedente disciplina del patteggiamento in appello, poi abrogata.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56

    Ha reintrodotto l'istituto del patteggiamento in appello.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito dell'accordo sanzionatorio liberamente raggiunto tra le parti e recepito dal giudice, poiché tali questioni risultano coperte da rinuncia implicita.
  • Sono inammissibili le censure che investono la motivazione sulla congruità della pena quando la pena finale sia legale e non sia dedotta una sua illegalità.
  • In sede di legittimità, il sindacato sul trattamento sanzionatorio concordato è limitato al solo profilo della legalità della pena, non potendo estendersi alla sua mera adeguatezza o proporzione.
  • Nel patteggiamento in appello il giudice non può modificare unilateralmente l'accordo: deve aderirvi oppure respingerlo e celebrare il giudizio ordinario.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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