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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25003/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La Cassa previdenziale forense aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per conseguire il riversamento integrale di contributi previdenziali dovuti dagli iscritti per gli anni 1998 e 1999, iscritti a ruolo. La Corte d'appello di Roma ha però revocato il decreto, ritenendo applicabili ai ruoli i commi 527, 528 e 529 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con conseguente inefficacia dei ruoli divenuti esecutivi entro il 31.12.1999, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 32 d.P.R. n. 43/1988 sul "riscosso per non riscosso", ritenuto comunque venuto meno; ha inoltre rilevato l'assenza di prova della formazione anteriore dei ruoli. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina della L. n. 228/2012, sostenendo che essa riguarderebbe solo crediti di enti pubblici e non i crediti previdenziali della Cassa Forense, fondazione di diritto privato, nonché che non si applicherebbe a rapporti già esauriti e con dubbi di costituzionalità; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello motivato sull'inapplicabilità dell'art. 32 d.P.R. n. 43/1988 nonostante la domanda fosse riferita a tutti gli importi a ruolo; (3) erroneità del richiamo normativo perché i ruoli erano supplettivi per il 1998 e l'obbligo del riscosso per non riscosso era ormai cessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un precedente della stessa Corte che aveva già affermato l'applicabilità della disciplina della L. n. 228/2012 anche ai crediti previdenziali della Cassa Forense, in ragione della funzione pubblica svolta e della possibilità di riscossione mediante ruolo; ha anche ribadito che l'annullamento del ruolo non coincide con l'estinzione del credito, che può essere successivamente azionato con le ordinarie forme. Ha quindi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché, una volta esclusa la debenza di tutte le somme iscritte a ruolo fino al 31.12.1999, la doglianza sulla motivazione relativa all'art. 32 d.P.R. n. 43/1988 non era più utile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è stato dato atto, ove dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina è applicabile anche ai crediti previdenziali della Cassa Forense; per i crediti inferiori a euro 2.000 evita l'antieconomicità della riscossione, per quelli superiori incide solo sulla procedura di riscossione e non estingue il credito sottostante.

  • art. 32 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    È richiamato come disciplina del principio del "riscosso per non riscosso"; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sul punto per difetto di interesse.

  • art. 2 d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37

    È ricordato come norma che ha abrogato l'obbligo del "riscosso per non riscosso" previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 43/1988.

  • art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999

    La Corte osserva che l'eventuale decorso dei termini per le comunicazioni di inesigibilità non comporta da solo l'esaurimento del rapporto, essendo necessaria la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile per mancanza di interesse dopo il rigetto del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che incide sui ruoli esattoriali non estingue il credito dell'ente, ma può colpire soltanto la procedura di riscossione; il credito resta azionabile con gli ordinari mezzi.
  • L'applicabilità di una norma che disciplina l'annullamento o l'inefficacia del ruolo non è esclusa, di per sé, dalla natura privatistica dell'ente creditore quando l'ente svolga una funzione pubblica e utilizzi la riscossione mediante ruolo.
  • Una censura processuale è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se fondata, non potrebbe portare a un risultato utile per la parte ricorrente alla luce della decisione resa sul motivo principale.
  • Il decorso dei termini relativi alle comunicazioni di inesigibilità non determina automaticamente la chiusura definitiva del rapporto di riscossione, essendo necessaria la procedura prevista per il discarico e la reiscrizione nei ruoli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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