Sentenza del 12/04/2017 n. 9444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasceva dal fermo amministrativo dell’autovettura, emesso per € 4.229,72 in relazione a quattro cartelle esattoriali; la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando il fermo e riducendo il debito a € 2.845,58. La CTR del Lazio, con sentenza dell’8 marzo 2011, aveva dichiarato inammissibile l’appello di F.M., rilevando che le cartelle e gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati e che non erano stati dedotti vizi propri delle cartelle. In cassazione F.M. ha contestato tale esito, sostenendo, tra l’altro, che l’appello non era inammissibile, che alcune cartelle e i relativi atti prodromici non erano stati notificati e che le notifiche erano state effettuate presso un indirizzo diverso dalla sua residenza. I primi due motivi del ricorso riguardavano invece una diversa controversia, relativa a protesti e cessazione di attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché estranei alla controversia; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la CTR aveva rilevato la regolarità delle notifiche e la mancata deduzione di vizi propri delle cartelle, rendendo corretta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. La doglianza sulla residenza e sul luogo delle notifiche è stata dichiarata inammissibile perché nuova, proposta per la prima volta in cassazione, e comunque infondata: il vizio relativo al luogo di notifica comportava nullità, non inesistenza, ed era sanato ex tunc dal raggiungimento dello scopo, essendo la ricorrente venuta a conoscenza degli atti presso il proprio studio professionale. F.M. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. La decisione impugnata della CTR resta quindi ferma.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
la sentenza impugnata, dando atto dei motivi proposti con l'atto di appello, ha rilevato la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti prodromici, e l'omessa deduzione di vizi propri delle cartelle; pertanto, correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.
Nel caso deciso, la contestazione degli atti della riscossione non poteva essere utilmente proposta senza dedurre vizi propri delle cartelle impugnate, quando le cartelle e gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati.
i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
I vizi di individuazione del luogo di notificazione, se non mancano gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l’atto come notificazione, determinano nullità sanabile con efficacia retroattiva per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione, anche su ordine del giudice.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni fattuali o censure nuove che non siano state sottoposte al giudice di merito; il giudice d’appello non è tenuto a motivare su questioni mai proposte.
- I motivi di ricorso devono riferirsi alla controversia effettivamente decisa: censure relative a un diverso giudizio sono inammissibili.
- Quando le cartelle e gli atti prodromici risultano regolarmente notificati, le contestazioni devono individuare vizi propri degli atti impugnati; la mera riproposizione di questioni non pertinenti non supera il vaglio di ammissibilità.
- Un errore nel luogo di notificazione non determina automaticamente l’inesistenza della notifica: se l’atto resta riconoscibile come notificazione, il vizio è normalmente una nullità e può essere sanato ex tunc quando la notificazione raggiunge il suo scopo.
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