Cassazione Penale, Sentenza n. 22646/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto del riesame dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di euro 48.950,00, due orologi Rolex Daytona e un bracciale Cartier. La difesa deduceva nullità dell'ordinanza originaria per carenza di autonoma motivazione del GIP, insufficiente valutazione del periculum in mora (rischio di dispersione dei beni) e dell'elemento del fumus in relazione alla confisca per sproporzione (art. 240-bis cod. pen.), nonché l'uso di criteri meramente presuntivi per ritenere la sproporzione reddituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una radicale nullità del provvedimento impugnato per incertezza sull'oggetto della contestazione (non risultava chiaro se la somma e gli oggetti di valore fossero contestati come provento di ricettazione) e, dunque, carenza della motivazione relativa alla confiscabilità ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione competente, perché proceda a nuovo giudizio conformemente ai principi indicati (valutazione certa del fatto contestato, onere dell'accusa di provare la sproporzione riconducibile a profitti illeciti, valutazione concreta del periculum).
Norme richiamate
La confisca 'per sproporzione' richiede che i beni siano ragionevolmente riconducibili a profitti illeciti prodotti dalle condotte contestate; non è sufficiente una mera presunzione automatica, l'accusa ha l'onere di dimostrare la sproporzione e il nesso con attività idonee a produrre profitti illeciti.
Richiesta motivazione concreta e specifica del periculum in mora; criteri astratti o generici non sono sufficienti a giustificare il mantenimento del sequestro preventivo.
Il Tribunale in funzione di giudice del riesame deve pronunciarsi con motivazione propria, ma non può supplire ad una radicale nullità del provvedimento originario che abbia omesso la necessaria identificazione del fatto contestato.
Richiamato in relazione alla legittimità del provvedimento cautelare e alle impugnazioni; utilizzato dalla difesa per contestare vizi formali/procedurali del provvedimento genetico.
Norma relativa alla ricettazione: nel caso concreto il reato formalmente contestato al soggetto riguardava la pistola; la Corte ha sottolineato l'obbligo di chiarire se analoghe contestazioni si riferiscano anche al denaro e agli oggetti di valore
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa fra le norme procedurali richiamate per censurare la motivazione del provvedimento; il suo richiamo serve a denunciare vizi procedurali nella decisione del GIP.
Direttiva UE 2024/1260, art. 14
art. 14, comma 1: gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata quando il reato possa produrre un vantaggio economico e il giudice nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose
Richiamata per confermare il principio secondo cui la confisca estesa richiede convincimento giudiziale circa l'origine criminosa dei beni; la valutazione nazionale deve comunque essere supportata da evidenze concrete.
Massime di principio
- Per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 240-bis) è imprescindibile che il fatto contestato sia chiaramente individuato: senza ciò la motivazione sulla confiscabilità è inesistente.
- La sussistenza del periculum in mora deve essere motivata con riferimento a rischi concreti e specifici di dispersione, occultamento o spesa dei beni; formule generiche o astratte non bastano.
- La ritenuta sproporzione reddituale non può fondarsi su meri criteri statistici o presuntivi: l'accusa ha l'onere di dimostrare che la sproporzione è riconducibile ad attività idonee a produrre profitti illeciti.
- Il giudice del riesame deve compiere una valutazione autonoma, ma non può sanare vizi di nullità sostanziali del provvedimento originario: la carenza di identificazione del fatto determina annullamento e rinvio.
- Quando beni sequestrati non sono espressamente contestati nel provvedimento originario come provento del reato, il loro mantenimento in sequestro preventivo richiede motivazioni aggiuntive e collegamento probatorio con le condotte contestate.
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