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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9660/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello; la difesa eccepiva che la Corte d'appello aveva disposto la notifica degli atti solo al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mentre l'imputato non era stato notificato e l'ufficiale notificatore aveva dichiarato immotivatamente l'irreperibilità del destinatario al primo tentativo presso il domicilio eletto; si contestava la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la temporanea assenza o la difficoltà di individuazione del luogo integra l'ipotesi di impossibilità della notificazione prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., legittimando la notifica al difensore. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il tentativo di notifica tramite posta non andato a buon fine per irreperibilità integra senza ulteriori adempimenti la fattispecie dell'art. 161, comma 4. Ha ritenuto quindi corretta la decisione della Corte d'appello di rinviare l'udienza e disporre la notifica al difensore; ha inoltre osservato che l'asserita irregolarità era già esaminata in udienza e non contestata successivamente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 81

    Norma richiamata come parte della qualifica del reato (concorso e partecipazione al reato) contestato all'imputato; la sentenza utilizza l'articolo nell'impianto dell'imputazione ma la decisione di cassazione non entra nel merito della qualificazione sostanziale.

  • codice penale, art. 314

    Articolo penalmente rilevante nella imputazione (delitto per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole in appello); la cassazione si limita ad esaminare questioni processuali relative alla notifica, senza rimettere in discussione la condanna di merito.

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Interpretato dalla Corte come norma che consente la notificazione al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto è divenuta impossibile anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione; non richiede indagini ulteriori sull'irreperibilità quando è intervenuto un tentativo postale non andato a buon fine.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata dalla difesa in relazione agli effetti della mancata notifica sullo svolgimento del giudizio; la Corte ha ritenuto che non fosse violata alla luce della conformità della procedura all'art. 161, comma 4.

  • codice di procedura penale, art. 179

    Richiamato dalla difesa in tema di nullità o inefficacia della notifica; la Corte ha ritenuto che le ragioni indicate dalla difesa non integrassero una violazione tale da annullare la procedura di notifica eseguita al difensore.

  • codice di procedura penale, art. 157

    Richiamato come disciplina degli obblighi di notificazione nei casi di cambiamento del luogo di dimora; la Corte ha precisato che ove l'imputato non abbia potuto comunicare il cambiamento per causa fortuita o forza maggiore, si applicano gli artt. 157 e 159; in assenza di tale situazione non è necessaria una nuova indagine.

  • codice di procedura penale, art. 159

    Richiamato insieme all'art. 157 per i casi in cui l'imputato non abbia potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato; la Corte ha escluso che si fosse verificata tale ipotesi che avrebbe imposto procedure diverse.

  • codice di procedura penale, art. 170

    Richiamato in relazione al tentativo di notificazione tramite ufficio postale; la Corte ha ritenuto che il fallimento della notifica postale per irreperibilità integri l'ipotesi di notificazione divenuta impossibile ai sensi dell'art. 161, comma 4.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La temporanea assenza dell'imputato al domicilio eletto o la non agevole individuazione del luogo possono integrare l'impossibilità della notificazione e legittimare la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
  • Il tentativo di notificazione effettuato tramite posta e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario può costituire, senza ulteriori adempimenti, la prova dell'impossibilità della notifica domiciliare prevista dall'art. 161, comma 4.
  • Non è sempre necessaria un'indagine approfondita per accertare l'irreperibilità: l'ufficiale giudiziario può attestare l'irreperibilità; tale elemento di fatto, se non contestato efficacemente nel prosieguo, è decisivo.
  • Se la notifica è stata regolarmente eseguita al difensore secondo le previsioni di legge, la mera affermazione di non aver ricevuto l'atto non è sufficiente a far ritenere invalida la procedura, salvo che si dimostri che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto comunicare il cambiamento del domicilio.
  • Le eccezioni relative alla mancata notifica devono essere sollevate e documentate tempestivamente; se l'irregolarità è stata esaminata in udienza e non riproposta, la Corte può ritenere il vizio sanato o infondato.
  • In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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