Cassazione Civile, Ordinanza n. 02440/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti e dell'accettazione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente di un contratto di leasing per il pagamento di somme dovute in relazione al rapporto contrattuale: canoni scaduti, interessi di mora e canoni a scadere fino alla scadenza del contratto, oltre spese. Il decreto era stato opposto dall'utilizzatrice e dal fideiussore, ma il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi confermato la decisione. In Cassazione i soccombenti avevano proposto due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 1186 c.c. e, in generale, alle norme sull'interpretazione e risoluzione del contratto; il secondo per error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o motivazione apparente. Prima della decisione, però, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della resistente.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di censura sulla pretesa esigibilità anticipata delle somme dovute nel rapporto di leasing.
artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 c.c.
Evocati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione dei criteri di interpretazione e dei principi generali del contratto.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento.
Indicato nel primo motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavarne una specifica applicazione da parte della Corte.
Indicata come base del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Indicata come base del secondo motivo di ricorso per error in procedendo.
Richiamato per lamentare il vizio di ultrapetizione/mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La trattazione del ricorso è stata fissata con il procedimento camerale previsto da tale norma.
Applicato dalla Corte per escludere la statuizione sulle spese in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità se ricorre la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
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