Cassazione Penale, Ordinanza n. 04359/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998, qualificato come pluriaggravato. In cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione della responsabilità e la sussistenza delle circostanze aggravanti. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre le medesime doglianze già esaminate e ritenute infondate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare gli elementi specifici posti a base delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, rilevando che l'impugnazione non individuava con precisione i punti della decisione censurati né gli elementi fattuali e argomentativi idonei a sostenerne la critica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso viene definito in rito per aspecificità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata, con indicazione degli elementi a sostegno delle doglianze; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La genericità o aspecificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, puntuali e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse censure già disattese in appello.
- L'aspecificità del motivo non coincide solo con la sua genericità astratta, ma comprende anche la mancanza di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Quando il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto, esso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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