Cassazione Civile, Ordinanza n. 11144/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice domestica aveva agito per ottenere l'accertamento della subordinazione del rapporto con il convenuto, la qualificazione delle mansioni secondo il CCNL Colf e Badanti e la condanna al pagamento di differenze retributive, straordinari, tredicesima, ferie non godute, TFR e altre spettanze per il periodo 1.1.2015-30.6.2018. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo adeguata e immune da vizi la valutazione del materiale probatorio, incluse le deposizioni testimoniali. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito erroneo peso alla testimonianza di un soggetto convivente e avessero valutato le prove in modo atomistico e non complessivo; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, per essere stata condannata alle spese nonostante la sua posizione di parte debole e le difficoltà probatorie tipiche del lavoro domestico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto contro una "doppia conforme" senza indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, e comunque perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato il mancato ricorso alla compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, n. 5; comma 1, n. 3
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorre la doppia conforme, e non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
La censura relativa alla violazione della norma è stata ritenuta, in concreto, una critica alla valutazione delle prove, non ammissibile in sede di legittimità.
La doglianza non può tradursi in una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La compensazione delle spese è affidata al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell'ipotesi di doppia conforme, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, ma deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e, più in generale, la ponderazione del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica.
- In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia esplicitato le ragioni del mancato esercizio di tale potere.
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