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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32222/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (art. 416-bis c.p.) e, soprattutto, le modalità della sua esecuzione avvenuta il 25/03/2022 presso l'aeroporto di Ciampino. La difesa ha sostenuto che Imperiale, residente negli Emirati Arabi Uniti, era stato oggetto di una consegna al nostro Paese senza una regolare procedura di estradizione (la richiesta di estradizione sarebbe stata respinta dalle autorità emiratine) e che tale consegna violerebbe il Trattato di estradizione Italia-Emirati (16/09/2015), la sovranità degli Emirati, l'art. 10 Cost., la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le norme del codice penale (possibile sequestro di persona, artt. 605 e 606 c.p.). La difesa ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso per cassazione diretto ex art. 311, comma 2, c.p.p., contestando l'esecuzione del provvedimento cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. possa essere proposto solo per censurare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e non gli atti di esecuzione della stessa; le contestazioni relative agli atti esecutivi devono essere proposte mediante istanza al giudice che procede (art. 279 c.p.p.), seguito dall'appello cautelare (art. 310 c.p.p.) e, successivamente, dal ricorso per cassazione ex art. 311, comma 1. Nel caso concreto la difesa, pur impugnando formalmente anche l'ordinanza, aveva dedotto un unico motivo relativo agli atti di esecuzione e non aveva mosso censure sulla ordinanza applicativa (assenza di deduzioni su gravi indizi, esigenze cautelari o qualificazione giuridica). Pertanto il ricorso è inammissibile sia per mancanza di motivi con riguardo all'ordinanza applicativa, sia perché inammissibile con riguardo agli atti esecutivi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha preso atto che il Ministero dell'Interno ha prodotto documentazione sulla permesso di espatrio/espulsione dall'UAE, ma non ha deciso nel merito sulla legittimità della consegna.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui è stata disposta la custodia cautelare; nel caso è il capo di imputazione per il quale è stata adottata la misura.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    "entro i termini previsti dall'articolo 309, commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame"

    La Corte interpreta questa norma come consentente il ricorso diretto per cassazione solo per censurare l'ordinanza applicativa della misura cautelare e non gli atti successivi di esecuzione; pertanto è inammissibile un ricorso diretto che impugni esclusivamente atti esecutivi.

  • art. 309, commi 1-3, cod. proc. pen.

    Richiamata come termine di riferimento per la proposizione del ricorso ex art. 311; disciplina le decisioni del giudice sulle misure cautelari e i relativi termini.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica l'ordinanza che dispone la misura cautelare; la Corte ricorda che art. 311, comma 2, è riferito a tali ordinanze.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Si riferisce agli adempimenti connessi alla misura; la Corte distingue tra ordinanza (impugnabile con ricorso diretto) e atti di esecuzione (non impugnabili con il ricorso diretto).

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Individuato come il rimedio iniziale per contestare atti di esecuzione della misura: istanza di revoca o cessazione di efficacia rivolta al giudice che procede.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Predetto quale rimedio successivo (appello cautelare al tribunale della libertà) in caso di rigetto dell'istanza ex art. 279; strumento corretto per le questioni relative agli atti successivi all'adozione della misura.

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    Ricorso per cassazione esperibile in via ordinaria contro le decisioni emanate a norma degli artt. 309 e 310; è la via percorribile dopo aver esperito i rimedi previsti per gli atti esecutivi.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Richiamato come esempio di atto successivo all'adozione del provvedimento cautelare (interrogatorio di garanzia) che non può essere censurato con il ricorso diretto ex art. 311, comma 2.

  • art. 605 e 606 cod. pen.

    Norme penali richiamate dalla difesa (sequestro di persona e circostanze correlate) ma non oggetto di valutazione di merito dalla Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali.

  • art. 10 Costituzione

    Rilevata dalla difesa in relazione alla sovranità estera, ma la Corte non ha valutato nel merito la presunta violazione costituzionale, limitandosi a questioni di inammissibilità procedurale.

  • Trattato di estradizione Italia-Emirati Arabi Uniti (16/09/2015)

    Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità per la consegna; la Corte non ha valutato il possibile contrasto con il Trattato, avendo deciso per inammissibilità del ricorso.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocata dalla difesa per profili di diritti umani connessi alla consegna, ma non esaminata nel merito dalla Corte in ragione dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale disposizione per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo per censurare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e non gli atti esecutivi successivi; se si vuole impugnare l'esecuzione bisogna seguire la procedura degli art. 279 e 310 c.p.p. e poi l'eventuale ricorso per cassazione ex art. 311 comma 1.
  • Se la contestazione riguarda la modalità di consegna/trasferimento dall'estero (estradizione, espulsione, consegna irregolare), la prima via è l'istanza al giudice che procede (revoca/cessazione) e l'appello al tribunale della libertà prima di ricorrere alla Cassazione.
  • Per rendere ammissibile un ricorso diretto per cassazione contro un'ordinanza cautelare occorre dedurre specificamente e motivatamente vizi dell'ordinanza stessa (assenza di gravi indizi, mancanza di esigenze cautelari, errata qualificazione giuridica), non limitarsi a contestare gli atti di esecuzione.
  • Presenza di documentazione amministrativa estera (es. permesso di espatrio, atto di espulsione) deve essere valutata nel merito solo dopo che siano stati esperiti i rimedi giurisdizionali appropriati; l'esistenza di tale documentazione può però incidere sulla strategia processuale e sui rimedi da utilizzare.
  • L'eccezione di fatti costituenti reato (es. sequestro di persona per una consegna irregolare) deve essere proposta nei modi e nei tempi processuali corretti; la sua sola enunciazione in un ricorso diretto non assicura l'esame di merito se il ricorso è procedimentalmente inammissibile.

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