Cassazione Civile, Ordinanza n. 31984/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un immobile all'esito di una procedura di espropriazione immobiliare mediante decreto di trasferimento. Il giudice di merito aveva però dichiarato che il bene era stato usucapito da un terzo, con conseguente prevalenza dell'acquisto per usucapione rispetto all'acquisto derivante dall'aggiudicazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2919 c.c., sostenendo che l'usucapione dovesse essere dichiarata inopponibile all'aggiudicataria, perché l'acquisto in sede esecutiva avrebbe dovuto prevalere; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 116 e 1158 e 1146 c.c., censurando l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del possesso da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui il conflitto tra acquisto derivativo e acquisto per usucapione si risolve sempre a favore dell'usucapione, principio che vale anche per l'acquisto del bene in sede di esecuzione forzata, poiché l'aggiudicazione con decreto di trasferimento è un acquisto a titolo derivativo e non originario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'acquisto del bene in sede esecutiva è considerato acquisto derivativo; pertanto non prevale sull'acquisto per usucapione, che resta opponibile anche all'aggiudicatario.
Il decreto di trasferimento emesso nel processo esecutivo realizza il trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma tale acquisto è qualificato come derivativo.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
È richiamato quale norma sulla maturazione dell'usucapione del bene immobile.
È evocato nella censura relativa alla ricostruzione del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano il vaglio preliminare di manifesta infondatezza/inammissibilità.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
La Corte ha seguito il procedimento camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto per usucapione si risolve a favore dell'usucapione, anche quando l'acquisto derivativo avvenga mediante aggiudicazione in sede di esecuzione forzata.
- L'aggiudicazione con decreto di trasferimento nell'espropriazione immobiliare non costituisce acquisto originario, ma derivativo, perché trasferisce all'acquirente il diritto già spettante al debitore esecutato.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che la censura investa reali errori di diritto nella valutazione della prova.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e le censure sono manifestamente infondate o dirette al merito, la Corte può dichiararlo inammissibile e porre le spese a carico del ricorrente.
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