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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17100/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver il Tribunale proceduto oltre e pronunciato sentenza nonostante il difensore avesse comunicato che l'imputato era stato trasferito agli arresti domiciliari e non era stato tradotto in udienza; 2) omessa motivazione sulla modalità di identificazione dell'imputato; 3) vizi di motivazione in ordine alla confermata recidiva; 4) inosservanza degli artt. 99 c.p. e 445 c.p.p. in quanto per una precedente condanna (02/04/1996) era intervenuta cessazione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, c.p.p.; 5) vizi di motivazione sui presupposti della recidiva (connesso al quarto motivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con motivazione fondata sul primo motivo (errore in procedendo). Ha ritenuto che la circostanza della restrizione agli arresti domiciliari, comunicata in udienza, integri un impedimento legittimo che impone al giudice procedente di rinviare la celebrazione e disporre la traduzione dell'imputato, conformandosi al principio affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 7635/2021, Costantino). Essendo il primo motivo assorbente, le sentenze di primo e di secondo grado sono state annullate; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso del giudizio (nuova celebrazione conforme al principio enunciato). Altri motivi sono stati in parte ritenuti assorbiti o respinti dalla Procura generale nella requisitoria.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    art. 420-ter cod. proc. pen.

    La comunicazione in udienza che l'imputato è sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo alla comparizione; il giudice che riceve tale comunicazione è tenuto a rinviare e disporre la traduzione, e non può procedere oltre pronunciando sentenza.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla recidiva; la norma disciplina l'applicazione delle circostanze e la determinazione della pena, ma la pronuncia della Cassazione si è risolta sul vizio procedurale d'assenza dell'imputato.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente in ordine alla cessazione degli effetti penali di una precedente condanna (02/04/1996); la questione incide sul computo della recidiva, e la Corte di cassazione ha ritenuto la questione assorbita dal prevalere dell'errore in procedendo sul processamento svolto in assenza.

  • Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)

    Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino

    Principio di diritto decisivo nel caso: la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, costituisce un impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione da parte del giudice procedente.

  • Sez. U n. 37483 del 26/09/2006 (Arena) e Sez. U n. 35399 del 24/06/2010

    Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 (Arena); Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010

    Giurisprudenza citata come orientamento favorevole all'idea che la comunicazione della restrizione integri impedimento legittimo; la Corte di cassazione ha richiamato questi precedenti come parte dell'orientamento composto dalle Sezioni unite.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. nella legge 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale eccezionale richiamata in relazione alla presentazione di requisitoria scritta in sostituzione di discussione orale (normativa emergenziale sulla celebrazione delle udienze); ha consentito alla Procura generale di depositare la requisitoria scritta.

  • Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020 (Ferri) e Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019

    Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020 (Ferri); Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019

    Decisioni di merito richiamate che sostengono l'orientamento favorevole alla tutela dell'imputato sottoposto a restrizione: l'onere di tempestiva comunicazione non grava sull'imputato ma sulla stessa autorità procedente quando la restrizione è comunicata.

Massime di principio

  • Se in udienza viene comunicato che l'imputato è sottoposto a restrizione (es. arresti domiciliari) per altra causa, tale circostanza costituisce un impedimento legittimo alla sua comparizione: il giudice procedente deve rinviare e disporre la traduzione dell'imputato invece di procedere al dibattimento e alla decisione in sua assenza.
  • L'omissione da parte del giudice di disporre il rinvio e la traduzione in presenza di tale comunicazione configura un errore in procedendo che può portare all'annullamento delle sentenze pronunciate in tali condizioni.
  • Non può essere posto a carico dell'imputato un onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento diverso da quello del difensore; la tutela della partecipazione personale dell'imputato prevale e richiede un intervento attivo dell'autorità giudiziaria procedente quando viene a conoscenza della restrizione.
  • Quando il vizio procedurale è determinante (assorbente), le questioni sostanziali correlate (es. calcolo della recidiva, efficacia di precedenti condanne) possono rimanere assorbite e saranno valutate nuovamente in sede di nuovo giudizio.
  • In presenza di conflitti di giurisprudenza, l'orientamento delle Sezioni unite è vincolante e chiarisce l'interpretazione uniforme della regola sul rinvio e traduzione dell'imputato sottoposto a restrizione.

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