Cassazione Penale, Sentenza n. 30595/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina del 28/01/2022, deducendo: (i) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (ii) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio; (iii) errata qualificazione del fatto, sostenendo che si sarebbe trattato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., ovvero truffa per ingenerato timore di pericolo immaginario, e non di condotta estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per aspecificità dell'appello, in quanto consistenti in mere enunciazioni di principio con riferimenti fattuali generici e privi di puntuali censure alla sentenza di primo grado. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di Appello aveva motivato adeguatamente che i comportamenti dell'imputato configuravano minacce riconducibili all'agente e quindi non rientravano nello schema della truffa aggravata per ingenerato timore; la Cassazione ha ritenuto la motivazione completa e conforme ai principi di diritto, e ha considerato il motivo come mera ripetizione di quanto già esaminato in appello. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla rideterminazione della pena per il reato ad essa riferito; la sentenza di appello aveva rideterminato la pena anche con riguardo a questo articolo
art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Norma centrale nella contestazione sulla qualificazione del fatto: la Corte ha distinto tra truffa aggravata per ingenerato timore (pericolo prospettato come possibile ed esterno all'agente) e delitto di estorsione (pericolo reale attribuibile all'agente), ritenendo che i fatti esaminati ricadessero nella seconda fattispecie
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiesta di esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni motivo di ricorso; la carenza di tale esposizione ha determinato l'inammissibilità dei primi due motivi
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata con fissazione equitativa di euro 3.000
Massime di principio
- Nelle impugnazioni in Cassazione ogni motivo deve contenere l'esposizione specifica e puntuale dei fatti e delle censure di diritto: enunciazioni generiche e riferimenti vaghi rendono il motivo inammissibile.
- La ripetizione pedissequa dei motivi già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte di appello non costituisce critica nuova e determina l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti dell'art. 581 c.p.p.
- Nella distinzione tra truffa aggravata per ingenerato timore e estorsione il criterio fondamentale è la fonte del pericolo prospettato: se il pericolo è attribuibile direttamente o indirettamente all'agente e coarta la volontà della vittima si configura estorsione; se il danno viene prospettato come possibile ed esterno all'agente si può configurare la truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2.
- Il giudice di merito deve fornire motivazioni complete, logiche e non contraddittorie; se ciò avviene, la Cassazione non accoglie la mera riproposizione delle stesse doglianze senza nuove argomentazioni.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto della domanda ma anche la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per una efficace strategia difensiva in sede di appello e di cassazione è essenziale motivare puntualmente le censure, collegando fatti, mezzi di prova e disposizione di legge impugnata, evitando rilievi meramente formali o generici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →