Cassazione Penale, Sentenza n. 9243/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione contestano, in sintesi: per Massimiliano Paletta: (i) carenza e vizio della motivazione circa il dolo richiesto per l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per i reati tributari (art. 10 d.lgs. 74/2000), con la tesi che egli sarebbe stato un mero amministratore di diritto/testa di legno; (ii) violazione del divieto di reformatio in peius e vizi nella determinazione dell'aumento per continuazione; (iii) omissione di motivazione riguardo all'aggravante di cui all'art. 416, comma 5 c.p.; per Elena Pozzati: (i) vizio di motivazione e mancanza di prova del dolo associativo essendo ella una semplice preposta incaricata di rapporti con le banche; (ii) errore nel rigetto delle attenuanti generiche ed uso a carico delle ammissioni rese in interrogatorio; per Patrizia Gianferrari: (i) erronea valutazione della recidiva (art. 99 c.p.), con richiesta di escluderne gli effetti per sentenze estinte o per affidamento in prova; ciò avrebbe inciso sulla prescrizione di molti reati; (ii) errato rigetto delle attenuanti generiche per motivi di salute, breve partecipazione e collaborazioni processuali.
La decisione
Per Paletta: il ricorso è in gran parte respinto; la Corte di cassazione annulla però la sentenza di appello limitatamente alla valutazione della circostanza aggravante ex art. 416, comma 5 c.p. (omessa motivazione) e rinvia alla Corte d'appello di Bologna per valutare quel motivo; per il resto la condanna e la responsabilità sui capi 25, 29, 30, 33, 40 sono dichiarate irrevocabili (art. 624 c.p.p.). Per Pozzati: il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la Corte rigetta le doglianze sulla mancata sussistenza del dolo associativo e sul rifiuto delle attenuanti. Per Gianferrari: il ricorso è parzialmente accolto; la Cassazione rileva errori nella valutazione della recidiva e nella durata della prescrizione per molte condanne: annulla senza rinvio le condanne per i reati indicati (numerosi capi: 17, da 21 a 33, 35 lett. e), f), g), 38, 39) perché estinti per prescrizione e revoca le pene accessorie correlate; per il reato residuo (capo 40, associazione per delinquere) conferma la responsabilità e ridetermina la pena finale in 4 anni, 1 mese e 12 giorni (tenendo conto dei limiti di cui all'art. 99 c.p. e del cumulo), salvo che non siano necessarie valutazioni ulteriori già disposte; la Corte fornisce indicazioni sul computo della prescrizione e rimette le valutazioni residue ai giudici del merito ove richiesto.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto che la prova del dolo associativo possa emergere dalla pluralità e continuità delle condotte e dai rapporti con gli altri partecipi; l'aggravante del comma 5 ha natura oggettiva e richiede motivazione specifica sulla conoscenza del numero dei partecipanti, pertanto l'omessa risposta su tale aggravante comporta annullamento e rinvio
d.lgs. n.74/2000 (art. 5, art. 10, art. 11)
I reati tributari contestati (per es. art. 10 occultamento di documenti fiscali) sono stati valutati in relazione alle condotte di gestione e alla consapevolezza dimostrata dall'attività concreta (falsificazione documentale, uso di documenti, rapporti bancari); dove la prescrizione opera i capi sono stati dichiarati estinti
d.lgs. n.385/1993 (art. 137, comma 1-bis)
I reati bancari contestati sono stati valutati nei termini di prescrizione e in relazione alla partecipazione all'associazione; la valutazione della sussistenza del dolo è collegata all'uso della documentazione e ai rapporti con gli istituti di credito
La Cassazione riafferma che l'aumento per recidiva va calcolato nei limiti stabiliti dal codice e che l'aumento della pena ai fini della prescrizione non può superare il cumulo delle pene precedenti; inoltre le condanne estinte per affidamento in prova non devono essere computate ai fini della recidiva
art. 444 e art. 445 c.p.p. (patteggiamento e declaratoria di estinzione)
Le pronunce ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) non determinano automaticamente l'estinzione ai fini della recidiva per delitti: la giurisprudenza prevalente impedisce che l'estinzione operi con riferimento all'indole del delitto quando si tratta di reati più gravi; quindi alcune sentenze di patteggiamento non sono state considerate estinte ai fini della recidiva
art. 161 c.p.p. (aumento termini di prescrizione)
Ai fini del calcolo della prescrizione la Corte ha applicato l'aumento di metà del termine in presenza di determinate condizioni, secondo il calcolo esposto nella sentenza
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La determinazione della pena e la valutazione dell'esclusione delle attenuanti generiche sono giudizi di merito: la Cassazione verifica la completezza e non la sostituisce con altra valutazione se la motivazione è logica e non contraddittoria
art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) e art. 624 c.p.p. (irrevocabilità)
La Corte ha respinto l'eccezione di reformatio in peius ritenendo corretta la nuova determinazione della pena dopo l'eliminazione dei capi prescritti; ha dichiarato inoltre irrevocabili alcune affermazioni di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Massime di principio
- La partecipazione ripetuta e coordinata a reati-fine commessi in concorso con altri può dimostrare il dolo associativo; il singolo che voglia contestare tale prova deve fornire elementi precisi per dimostrare l'assenza di un vincolo preesistente
- Il ruolo formale di 'amministratore di diritto' o di 'preposto' non esclude la responsabilità se emergono condotte attive, possesso e uso di documentazione falsa o rapporti continuativi con gli altri partecipi
- Le sentenze pronunciate con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non sempre determinano l'esclusione degli effetti ai fini della recidiva per delitti: la giurisprudenza distingue i casi e può considerare tali condanne ai fini dell'aggravamento se sussistono delitti successivi
- L'aumento di pena per recidiva incide anche sul calcolo della prescrizione ma è soggetto al limite costituito dal cumulo delle pene pregresse; va quindi calcolato con attenzione e motivazione
- Il divieto di reformatio in peius non evita che il giudice di secondo grado ricalcoli la pena alla luce di capi prescritti, purché la motivazione e i calcoli siano esplicitati e rispettino i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudice di legittimità annulla per omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze aggravanti o attenuanti rimandando al merito quando la questione richiede accertamenti di fatto non risolvibili in sede di cassazione
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