Cassazione Penale, Ordinanza n. 22175/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Lecce aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del legale rappresentante di una società, per occultamento delle scritture contabili e dei documenti fiscali finalizzato all'evasione di imposte sui redditi e IVA per più annualità (2014-2018). Con ricorso per cassazione l'imputato deduceva un solo motivo di violazione di legge: sosteneva che i giudici di merito non avessero indicato elementi probatori idonei a qualificare la condotta come occultamento, anziché distruzione, delle scritture contabili; assumeva che la documentazione relativa alle annualità fino al 2015 fosse andata distrutta a causa di un allagamento della propria abitazione il 20/09/2015; ne faceva discendere l'applicazione della disciplina del reato consumato in quella data, con conseguente necessità di applicare il testo dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 previgente alle modifiche successive, in quanto più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in termini ipotetici e generici e, soprattutto, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, già logicamente e congruamente apprezzato dalla Corte d'appello. È stato evidenziato che il giudice di merito aveva escluso la prova dell'effettivo effetto distruttivo dell'asserito allagamento sull'abitazione dell'imputato, valorizzando anche la mancata giustificazione della mancata esibizione delle scritture in sede di ispezione fiscale e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, incompatibili con la tesi difensiva. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato di occultamento/distruzione di documenti contabili finalizzata all'evasione fiscale; la difesa invocava l'applicazione del testo previgente perché più favorevole.
Richiamato dalla difesa quale criterio di irretroattività della legge penale sfavorevole e di applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta.
Indicata dalla difesa come fonte delle modifiche normative successive al fatto, non applicabili secondo la prospettazione difensiva.
d.lgs. n. 124 del 2019
Indicata dalla difesa come ulteriore intervento normativo sopravvenuto rispetto alla data di consumazione prospettata.
Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la presunzione di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio già esaminato in modo congruo e non illogico dai giudici di merito.
- Quando il giudice di merito ha escluso, con motivazione logica e supportata da emergenze oggettive, la tesi difensiva della distruzione delle scritture contabili, la censura che opponga una diversa ricostruzione fattuale è estranea al sindacato di legittimità.
- La deduzione di un evento esterno (come un sinistro o allagamento) idoneo, secondo la difesa, a spiegare l'assenza della documentazione non è sufficiente se non sorretta da prova specifica degli effetti distruttivi sulle scritture e se risulta smentita o non coerente con le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di controllo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non si escluda la colpa del ricorrente.
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