Cassazione Civile, Ordinanza n. 15692/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, per complessivi euro 28.346,00, fondato sull'applicazione dello studio di settore TG50U e sull'inverosimiglianza dei redditi dichiarati da un soggetto che svolgeva attività di rivestimento di pavimenti e muri, con moglie e due figli a carico. L'atto era stato impugnato dal contribuente e il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello, però, la CTR aveva prima disposto il rinvio a nuovo ruolo e poi aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 39 del d.l. n. 98/2011, sulla base di un'istanza che l'Agenzia contestava di non avere mai presentato per quel giudizio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR confuso la lite relativa al 2004 con quella relativa al 2003; 2) violazione dell'art. 39 del d.l. n. 98/2011, perché mancavano i requisiti della valida istanza del contribuente e del valore della lite non superiore a euro 20.000,00; 3) violazione degli artt. 28 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, prospettando in subordine che il reclamo potesse essere stato ritenuto inammissibile per la forma del provvedimento reclamato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 richiede autonomamente sia la pendenza della lite alla data del 1° maggio 2011, sia il valore non superiore a euro 20.000,00, sia la presentazione dell'istanza da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo nel giudizio relativo a quella specifica lite. Nel caso concreto mancavano almeno due requisiti: il valore della controversia era pari a euro 28.346,00 e l'istanza richiamata riguardava un diverso contenzioso, relativo all'annualità 2003. La CTR aveva quindi errato nel dichiarare estinto il giudizio, avendo applicato la disciplina agevolativa a una lite non definibile. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
definizione delle liti fiscali pendenti
La definizione agevolata opera solo se ricorrono cumulativamente i requisiti previsti dalla norma: lite pendente alla data indicata, valore non superiore al limite fissato, e presentazione dell'istanza da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio relativo a quella specifica controversia.
art. 28, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
reclamo avverso i decreti della commissione tributaria
È il rimedio utilizzato dall'Agenzia per contestare il decreto di estinzione del giudizio.
art. 28, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
sentenza resa sul reclamo
La CTR ha deciso sul reclamo con sentenza, poi impugnata per cassazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
contenuto della sentenza tributaria
Richiamato solo dalla ricorrente in via subordinata per sostenere l'erroneità della possibile qualificazione del provvedimento reclamato.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali è di stretta interpretazione e richiede il concorso di tutti i presupposti normativamente previsti; l'assenza anche di uno solo di essi impedisce l'estinzione del giudizio.
- L'istanza di definizione deve riferirsi alla specifica controversia pendente: non è sufficiente una domanda presentata in relazione a un diverso giudizio, ancorché tra le stesse parti e su annualità d'imposta distinta.
- Quando la lite ha un valore superiore al limite fissato dalla norma premiale, non può operare il meccanismo di definizione agevolata e il giudice non può dichiararne l'estinzione.
- Se il giudice di merito omette di considerare un fatto decisivo discusso tra le parti, come l'insussistenza dei requisiti della definizione agevolata, la decisione è cassabile.
- In presenza di motivi logicamente connessi sulla corretta applicazione del regime di definizione della lite, il vizio di erronea estinzione del giudizio comporta cassazione con rinvio per il riesame della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →