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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41840/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 14/3/2023 denunciando, in via principale, nullità del giudizio di appello per mancata notifica agli avvocati effettivamente incaricati (Avv. Marco Ventura per Altieri e Avv. Elena Rovaris per Stefanelli) della citazione a giudizio d'appello e del deposito della sentenza. Altri motivi dedotti riguardano per lo Stefanelli l'erronea individuazione del soggetto agente (assenza di elementi che lo colleghino materialmente agli addebiti) e doglianze in ordine al trattamento della pena (riconoscimento di attenuanti e sospensione condizionale), nonché profili relativi alla regolarità delle conclusioni ex art. 23-bis d.l. n.137/2000.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha accertato la nullità del giudizio di appello per mancata notifica ai difensori che avevano depositato l'atto di gravame e la nomina (Ventura e Rovaris) e, in via assorbente, ha constatato l'intervenuta prescrizione dei reati residui contestati ai capi E, H e L (calcolo del termine di prescrizione comprensivo della sospensione per astensione degli avvocati). Per tali reati ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione per prescrizione nei confronti di Altieri e Stefanelli. Ha però confermato le statuizioni civili a favore di Reinhold Dibiasi (risarcimento) in quanto il reato relativo al capo H si era estinto dopo la condanna di primo grado, conservando quindi gli effetti della pronuncia civile.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata notifica di atti processuali rilevanti al difensore effettivamente nominato determina nullità del giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che l'indirizzamento delle comunicazioni ai difensori non più attivi abbia compromesso il diritto alla difesa degli imputati

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2000

    Riferito alle comunicazioni/conclusioni delle parti in sede di appello: l'inosservanza della regolarità nella comunicazione delle conclusioni o la mancata notifica agli effettivi difensori può compromettere la validità del procedimento

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha determinato la durata del termine (7 anni e 6 mesi) e ha tenuto conto delle sospensioni (48 giorni per astensione degli avvocati), con la conseguente estinzione per prescrizione dei reati nei giorni indicati

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali fondamentali al difensore effettivamente nominato comporta nullità dell'atto/giudizio d'appello; pertanto è essenziale verificare sempre che le notifiche siano indirizzate al difensore che ha effettivamente depositato la nomina
  • Il calcolo della prescrizione deve considerare tutte le cause di sospensione/interruzione previste dalla legge (es. astensione degli avvocati) e può determinare l'estinzione del reato anche dopo pronunce di condanna in primo grado
  • Se il reato si estingue per prescrizione, la sentenza penale di condanna viene annullata per estinzione del reato; tuttavia le statuizioni civili possono sopravvivere e rimanere confermate se la prescrizione è intervenuta dopo la pronuncia che ha riconosciuto il diritto civile
  • In contestazioni basate su intestazioni di strumenti di pagamento o elementi indiretti, la carenza di accertamenti specifici sull'effettiva responsabilità materiale può costituire valido argomento di difesa: la mera intestazione non sempre è sufficiente a identificare il soggetto agente
  • Sui profili di pena, la mancata considerazione di circostanze attenuanti o status di incensuratezza/indigenza deve essere adeguatamente motivata; in caso contrario può essere impugnata la determinazione sanzionatoria

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