Sentenza del 15/07/2015 n. 14795 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Estensione per effetto dell'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 203 del 2005 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per il 1998 relativo a immobili IACP. L’Istituto sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, in ragione della natura non commerciale e della funzione sociale dell’attività; eccepiva inoltre la decadenza del Comune dal potere di accertamento e l’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell’ICI. In Cassazione ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza; illegittimità della proroga del termine di accertamento; spettanza dell’esenzione; mancata applicazione, in subordine, della riduzione d’imposta; insufficiente motivazione dell’avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Il primo motivo è stato respinto: la decadenza era stata implicitamente rigettata, poiché il giudice di primo grado aveva applicato la proroga prevista dall’art. 31, comma 16, della legge n. 289/2002. Respinto anche il secondo motivo: la proroga è intervenuta senza soluzione di continuità, poiché il termine originario è scaduto allo spirare del 31 dicembre 2002 e quello prorogato ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2003. Respinto il terzo: per gli immobili IACP non ricorrevano i presupposti dell’esenzione ordinaria, cioè l’utilizzazione diretta da parte dell’ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; le modifiche del 2005 e del 2006 che avevano ampliato l’esenzione non erano retroattive. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Istituto non aveva indicato quando e dove avesse chiesto la riduzione d’imposta né dimostrato che la richiesta fosse stata proposta nel merito; la riduzione non poteva essere riconosciuta d’ufficio. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava il contenuto specifico della motivazione dell’avviso contestata e la censura mirava anche a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Le spese sono state compensate per il consolidamento dei principi giurisprudenziali dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992
Nel caso non si tratta di omessa pronuncia, bensì di rigetto implicito dell'eccezione, che era già stata respinta dal giudice di primo grado in base alla ritenuta operatività della proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16.
La questione della decadenza è stata considerata implicitamente decisa dal giudice di merito, che aveva ritenuto applicabile la proroga del termine di accertamento.
Art. 31, comma 16, della legge n. 289/2002
non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità nella scadenza del termine e nella successiva proroga essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 2002, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo
La proroga è valida anche se la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla scadenza nominale: il termine originario si consuma alla fine del 31 dicembre e quello prorogato decorre senza interruzione dal 1° gennaio.
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992
non spetta agli immobili degli IACP l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione - insussistente per questa categoria di beni - dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
L’esenzione richiede congiuntamente l’uso diretto dell’immobile da parte dell’ente che lo possiede e la sua destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; la funzione sociale dell’attività IACP, da sola, non basta.
Art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992
Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto.
Esclusa l’esenzione, gli immobili IACP possono in astratto beneficiare della riduzione d’imposta prevista da questa disposizione, ma occorre che la parte la chieda e dimostri i relativi presupposti.
il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, (introdotto dalla legge di conversione L. 2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l'esenzione disposta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 7 cit., estendendo l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo
Le disposizioni del 2005 e del 2006 hanno ampliato l’ambito dell’esenzione, ma, essendo innovative e non interpretative, non si applicano ai periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore, compreso il 1998.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI degli enti non commerciali, non è sufficiente che l’ente svolga attività socialmente utile o senza scopo di lucro: occorre verificare l’uso diretto dell’immobile da parte dell’ente possessore e la destinazione esclusiva richiesta dalla norma.
- Le disposizioni che ampliano un’esenzione fiscale non operano per periodi d’imposta precedenti quando sono innovative e non espressamente retroattive; non possono essere trattate come norme interpretative solo perché incidono su una disciplina preesistente.
- Una proroga del termine che decorre dal giorno immediatamente successivo alla scadenza originaria può operare senza soluzione di continuità, anche se la scadenza nominale cade il giorno precedente all’entrata in vigore della proroga.
- La riduzione d’imposta non può essere riconosciuta d’ufficio quando la legge richiede la dimostrazione di specifici presupposti: la parte deve averla tempestivamente domandata nel giudizio di merito e deve indicare gli elementi che la fondano.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione della motivazione di un atto impositivo deve riportare gli elementi specifici dell’atto ritenuti insufficienti, così da consentire alla Corte di verificarli direttamente senza ricostruzioni esterne.
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