Cassazione Civile, Ordinanza n. 24427/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia origina da una convenzione-contratto di appalto per lavori ferroviari e per la realizzazione di una nuova officina. Dopo l'insolvenza di alcune imprese dell'ATI e l'abbandono del cantiere, la committente deliberava la risoluzione del contratto per inadempimento; successivamente la capogruppo mandataria in amministrazione straordinaria dichiarava lo scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.lgs. 270/1999. Il fallimento di una delle imprese dell'ATI agiva per far accertare l'illegittimità della risoluzione disposta dalla committente e per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti. In appello, la sola procedura di amministrazione straordinaria della capogruppo impugnava la decisione di primo grado, insistendo sull'accertamento dell'illegittimità della risoluzione e sulla prevalenza dello scioglimento dichiarato dai commissari straordinari. Nel ricorso per cassazione, la committente deduceva, con il terzo motivo, la violazione degli artt. 100 e 344 c.p.c., sostenendo che la procedura appellante non era soccombente sulle domande di accertamento, perché era rimasta contumace in primo grado e la domanda dell'attore era stata proposta in via incidentale soltanto per fondare la pretesa di pagamento; mancava dunque un reale interesse ad impugnare e non sussisteva litisconsorzio necessario, né una pronuncia idonea a fare stato nei confronti della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha affermato che la procedura di amministrazione straordinaria non poteva qualificarsi soccombente sulle domande di accertamento, poiché in primo grado era stata contumace e non aveva proposto quelle domande in via autonoma; la questione sulla legittimità della risoluzione era solo pregiudiziale in senso logico e doveva essere decisa incidenter tantum, senza efficacia di giudicato verso le altre parti. Ne consegue che l'appello era inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione e interesse ad impugnare. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio, con eliminazione di tutte le statuizioni del giudice di secondo grado. La Corte ha inoltre deciso nel merito sulle spese, ponendole a carico della procedura di amministrazione straordinaria e condannandola a rimborsare alla committente le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'interesse ad agire e ad impugnare deve essere concreto e attuale; non basta una soccombenza solo apparente o indiretta su una questione decisa incidenter tantum
l'appello richiede la qualità di parte soccombente nel capo impugnato; chi non è soccombente sulla domanda decisa nei suoi confronti non è legittimato a impugnare
art. 50, comma 1, d.lgs. 270/1999
richiamato per lo scioglimento dal contratto dichiarato dai commissari straordinari della procedura
evocato come eccezione di inadempimento che la committente avrebbe potuto opporre se la risoluzione fosse stata anteriore o opponibile
menzionato solo per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Una parte può proporre appello solo se è realmente soccombente sul capo della decisione che intende impugnare; la soccombenza non può essere ricavata da un mero interesse riflesso o da una pronuncia resa su una questione trattata solo incidentalmente.
- La domanda proposta in via incidentale al solo fine di sorreggere una successiva pretesa di condanna non trasforma automaticamente la questione pregiudiziale in una causa autonoma idonea a produrre giudicato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto.
- Perché una questione pregiudiziale si trasformi in causa pregiudiziale occorre un interesse ad agire ulteriore e diverso rispetto alla definizione della controversia principale, tale da proiettare l'accertamento su altri rapporti giuridici; in mancanza, la questione resta decisa incidenter tantum.
- L'assenza di litisconsorzio necessario consente di escludere che la mancata impugnazione di una parte non soccombente su quel capo determini preclusioni o legittimi un appello altrui.
- Quando il giudice di legittimità accerta che l'appello era inammissibile per difetto originario di legittimazione o interesse, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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