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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18237/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto fosse aspecifico e comunque estraneo ai motivi proponibili avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla dosimetria della pena, richiamando l'art. 27, terzo comma, Cost. e l'art. 132 c.p. Il ricorso era diretto contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo è anche aspecifico e, soprattutto, non rientra tra quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di impugnazione contro sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla dosimetria della pena; non viene affrontato nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 132 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sulla determinazione della pena; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica il perimetro dei motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla dosimetria della pena è ritenuta estranea a tale perimetro

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono deducibili solo i motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La contestazione della motivazione sulla dosimetria della pena, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, non è scrutinabile se esula dai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: la genericità del motivo costituisce autonoma ragione di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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