Cassazione Penale, Ordinanza n. 18237/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto fosse aspecifico e comunque estraneo ai motivi proponibili avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla dosimetria della pena, richiamando l'art. 27, terzo comma, Cost. e l'art. 132 c.p. Il ricorso era diretto contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo è anche aspecifico e, soprattutto, non rientra tra quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di impugnazione contro sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 27, terzo comma, Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla dosimetria della pena; non viene affrontato nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile
richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sulla determinazione della pena; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo
la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
indica il perimetro dei motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla dosimetria della pena è ritenuta estranea a tale perimetro
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono deducibili solo i motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- La contestazione della motivazione sulla dosimetria della pena, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, non è scrutinabile se esula dai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: la genericità del motivo costituisce autonoma ragione di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18188/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18190/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18193/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18194/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18195/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18197/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →