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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46720/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 21/04/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli. La Crivello deduceva nullità e vizio di motivazione per violazione degli artt. 633 e 639-bis c.p. e dell'art. 322 c.p.p., sostenendo di vantare un diritto reale/possessione legittima sull'immobile (entrata in possesso dal 2005 tramite contratto di locazione del fratello con il precedente affidatario), di aver sempre pagato un "canone" senza rifiuti da parte del Comune e che la trasformazione d'uso a abitazione era giustificata da motivi di salute, con la conseguente insussistenza dell'occupazione abusiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale all'impugnazione, poiché l'accoglimento non avrebbe prodotto per la ricorrente un risultato giuridicamente favorevole: il Tribunale aveva accertato l'assenza di un titolo giuridico valido a giustificare la detenzione dell'immobile e il fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. La Corte ha anche affermato l'irrilevanza, ai fini della legittimazione al riesame, dell'acquiescenza di fatto dell'ente proprietario e del pagamento spontaneo di somme in favore dell'ente. Per l'inammissibilità è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una sanzione equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La norma è richiamata quale fattispecie penale contestata (occupazione/violazione); la Corte non entra nella valutazione di merito sulla qualificazione del fatto, ma la rinvia ai giudici di merito avendo trovato fumus del reato e assenza di titolo giuridico che giustifichi la detenzione.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamata come ulteriore norma penale contestata; la Corte conferma che, alla luce degli accertamenti di merito, sussiste il fumus del reato e quindi non sussiste interesse concreto al riesame da parte della ricorrente.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    La norma è invocata dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ritiene però che non vi sia nullità per violazione del principio e che la motivazione del Tribunale sia coerente e non manifestamente illogica.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi sulla necessità dell'interesse concreto all'impugnazione: la Corte sottolinea che l'interesse deve essere attuale e tale che l'accoglimento renda la situazione immediatamente più vantaggiosa per l'impugnante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare la condanna alle spese e per comminare la sanzione pecuniaria (equa ammenda) a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per proporre un riesame reale (o altra impugnazione) oltre alla legittimazione astratta è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale: l'accoglimento deve poter produrre la restituzione del bene o altro vantaggio immediato per l'impugnante.
  • La mera corresponsione di somme a favore del proprietario o l'acquiescenza di fatto dell'ente non sostituiscono un titolo giuridico valido e non legittimano automaticamente la detenzione in presenza di un provvedimento restrittivo (sequestro).
  • La verifica circa l'esistenza del fumus del reato e la legittimità del possesso sono valutazioni di merito che, se motivate in modo coerente e non manifestamente illogico, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Il carico probatorio sulla titolarità del diritto reale o su un valido titolo occupazionale grava sul ricorrente che deduce tale situazione; assenza di prova comporta carenza di interesse all'impugnazione.
  • L'inammissibilità di un ricorso per mancanza di interesse può comportare condanne alle spese e, se emerge colpa nella presentazione, anche sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

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