Cassazione Penale, Sentenza n. 5876/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva più censure: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità rispetto alla credibilità e attendibilità della persona offesa Rolando Fanton (art. 606 lett. e) c.p.p.); 2) contraddittorietà tra condanna penale e contestuale diniego della provvisionale; 3) assenza di nesso causale tra condotta e danno perché il destinatario della condotta ingannevole (Rolando) non era il titolare del denaro (Passatore Fanton); 4) difetto di motivazione circa la titolarità del denaro e il potere gestorio di Rolando; 5) violazioni nella valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e nella determinazione della pena (compreso uso di un precedente attribuito a soggetto diverso); 6) contraddittorietà sugli aumenti per continuazione; 7) omessa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati tutti i motivi eccetto l'ultimo. Ha confermato la responsabilità irrevocabile per i restanti reati dei capi a) e b). Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'omessa diminuzione per il rito abbreviato: la Corte d'appello non ha operato la riduzione per il rito abbreviato, il che ha comportato la prosecuzione del processo e ha determinato, in corso di giudizio di legittimità, l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi nell'ottobre 2015 e nell'aprile 2016 (capo A). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui al capo A) per quegli episodi estinti per prescrizione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per la rideterminazione della pena, dovendo il giudice di rinvio individuare la nuova pena base e rieffettuare il calcolo degli aumenti per continuazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640
Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte ha confermato la configurabilità del reato anche quando chi è indotto in errore non coincide con il soggetto che ha subito il danno patrimoniale, purché esista nesso di causalità tra l'inganno e il danno
Codice penale, art. 56
Riferimento alla concorso di persone nel reato; utilizzato nella qualificazione dei fatti contestati
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiamato per chiarire che le regole sulla motivazione e valutazione delle dichiarazioni non si applicano integralmente alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere sole basi della condanna purché la loro credibilità e attendibilità intrinseca siano adeguatamente motivate
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Motivo di cassazione invocato per vizio di motivazione; la Corte precisa che i rilievi sulla credibilità della persona offesa sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Motivo invocato in relazione al nesso causale e all'omessa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla omessa diminuzione per il rito abbreviato
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione sintetica è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate in ordine a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire unico fondamento della condanna; tuttavia la valutazione della credibilità è questione di fatto e in Cassazione è sindacabile solo per manifeste contraddizioni o congetture prive di plausibilità
- Il delitto di truffa può configurarsi anche quando il soggetto indotto in errore non è lo stesso che subisce direttamente il danno patrimoniale, purché sussista un nesso di causalità tra l'inganno, il profitto dell'agente e il danno del titolare del patrimonio
- La determinazione della pena (comprensiva di aumenti e diminuzioni) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica salvo che la pena risulti di gran lunga superiore alla misura media, caso in cui è richiesta una spiegazione più dettagliata
- L'omessa applicazione della diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato è vizio rilevante: può incidere sul decorso della prescrizione e determinare l'annullamento parziale della sentenza e la necessità di rinvio per la rideterminazione della pena
- Il diniego di provvisionale in sede penale non è necessariamente contraddittorio rispetto alla condanna: il giudice penale può rimandare alla cognizione civile per la quantificazione del danno quando la prova del danno non sia sufficientemente precisa
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