Cassazione Civile, Ordinanza n. 06711/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito del riparto dell’attivo di una procedura fallimentare. Un fallimento, già affittuario di un’azienda, era stato ammesso al passivo di un altro fallimento in prededuzione per indennità di occupazione di azienda e degli immobili occupati, con quantificazione limitata alla data di esecutività dello stato passivo e previsione del maturare del credito fino all’effettivo rilascio. Un creditore concorrente ha reclamato la collocazione, sostenendo che l’importo ammesso fosse eccessivo e dovesse essere ridotto alla sola misura maturata sino a quella data. Il giudice delegato aveva riconosciuto un ulteriore importo e disposto accantonamenti per spese future prededucibili; il tribunale, in sede di reclamo ex art. 110, comma 4, l. fall., ha invece revocato tale decisione, ritenendo che, per l’omessa inventariazione di alcuni beni e la mancata rivendica, non sussistesse alcun obbligo di restituzione dell’azienda e che la stessa dovesse ritenersi cessata alla dichiarazione di fallimento. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: (i) violazione degli artt. 36, 96, 98 l. fall. e 2909 c.c., oltre a nullità del provvedimento, perché il tribunale non avrebbe considerato il contenuto vincolante del decreto di esecutività dello stato passivo, che includeva il credito per indennità di occupazione anche degli immobili fino al rilascio; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’occupazione dell’immobile di proprietà dei soci, che avrebbe giustificato il maggior credito; (iii) violazione degli artt. 1326, 1123 e 2056 c.c., per il diniego del credito prededucibile da occupazione senza titolo dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che in sede di riparto e di reclamo ex artt. 36 e 110 l. fall. non sia consentito rimettere in discussione l’esistenza e la qualità del credito già accertato con il decreto di esecutività dello stato passivo, né accertare una diversa situazione di fatto rispetto a quella lì stabilita. Ha rilevato che il decreto di ammissione al passivo riconosceva espressamente l’indennità di occupazione anche per gli immobili fino al rilascio, mentre la quantificazione effettuata era riferita solo al periodo anteriore all’esecutività dello stato passivo. Il tribunale avrebbe quindi dovuto limitarsi a quantificare il credito residuo in funzione del periodo di occupazione successivo già accertato, senza negarne l’esistenza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità del provvedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo
richiamato quale base del reclamo nel procedimento fallimentare; il reclamo non consente di rimettere in discussione l’accertamento del passivo
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
richiamato per la preclusione derivante dall’accertamento esecutivo dello stato passivo
art. 113, primo comma, n. 4, l. fall.
richiamato in relazione all’accantonamento per eventuali spese prededucibili
art. 110, terzo comma, l. fall.
richiamato per il reclamo del creditore avverso il riparto
art. 110, quarto comma, l. fall.
richiamato per il reclamo al collegio avverso la decisione del giudice delegato sul riparto
richiamato nel terzo motivo, ma assorbito
richiamato nel terzo motivo, ma assorbito
richiamato nel terzo motivo, ma assorbito
Massime di principio
- Nella fase di ripartizione dell’attivo fallimentare non possono essere rimesse in discussione l’esistenza, la qualità e l’ammontare dei crediti già definiti con il decreto di esecutività dello stato passivo, poiché tali questioni appartengono esclusivamente al procedimento di accertamento del passivo.
- Il reclamo contro il progetto o il decreto di riparto ex artt. 36 e 110 l. fall. ha funzione limitata alla graduazione e alla distribuzione delle somme, e non consente di mutare l’accertamento già cristallizzato nello stato passivo.
- Quando lo stato passivo ha espressamente riconosciuto un credito per indennità di occupazione fino al rilascio, in sede di riparto può essere oggetto di sola quantificazione la quota maturata successivamente alla data di esecutività dello stato passivo, non potendosi negare in radice il credito già ammesso.
- Il giudice del riparto non può accertare una diversa situazione fattuale rispetto a quella già stabilita nel giudizio di verifica del passivo, se tale diversa ricostruzione incide sull’esistenza o sulla consistenza del credito ammesso.
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