Cassazione Penale, Sentenza n. 31790/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto relativo al secondo motivo: si censura che la Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito al Calafiore frasi oltraggiose pronunciate dal coimputato Coltraro, configurando una responsabilità concorrente per espressioni che in realtà sarebbero riferibili ad un terzo. Si lamenta, altresì, che la Corte avrebbe trasformato in reato la semplice enfasi dei toni dell'arringa e avrebbe dato rilievo alla minaccia di esperire un esposto disciplinare quale elemento integrativo del reato anziché come atto diverso e non contestato. La censura mira anche a tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio per un'affermazione di responsabilità sorretta da una presunta fuorviante rappresentazione degli atti processuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che, anche ammettendo un'errore di percezione nella ricostruzione di taluni passaggi, l'errore denunciato non era decisivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e non avrebbe modificato l'esito del giudizio. La Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello secondo cui il Calafiore non si era limitato a toni enfatici ma aveva proferito affermazioni offensive riferite direttamente alla persona del magistrato (accuse di ignoranza, negligenza, imperizia, inviti sarcastici a 'studiare' principi di diritto), idonee a ledere la sua onorabilità. La minaccia di azioni disciplinari e risarcitorie è stata considerata un elemento contestuale e funzionale a ridicolizzare e intimidire il magistrato, non un fatto autonomo non rilevante. Confermata, dunque, la condanna per la fattispecie aggravata richiamata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis codice di procedura penale
art. 625-bis cod. proc. pen.
L'errore di fatto rilevabile con il ricorso straordinario dev'essere 'decisivo', cioè tale da aver condotto a una pronunzia diversa; errori non decisivi o assorbiti dall'esame di altri motivi non sono idonei a fondare il ricorso
Rinvio alla responsabilità per concorso di persone nel reato: la valutazione della partecipazione concorsuale richiede accertamento sulle condotte effettivamente poste in essere da ciascun imputato
art. 343, primo e terzo comma, codice penale
artt. 110 e 343, primo e terzo comma, cod. pen.
Norma richiamata nella imputazione di base: il terzo comma contiene la specificazione di circostanze rilevanti ai fini della responsabilità e della determinazione della pena
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie aggravata di oltraggio al magistrato nell'esercizio delle funzioni: le espressioni offensive dirette alla persona del magistrato e la successione degli atti (minaccia di azioni disciplinari seguita dalle espressioni offensive) giustificano l'inquadramento aggravato; la minaccia è stata valutata come circostanza funzionale e aggravante, non come fatto autonomo
Massime di principio
- Per ottenere accoglimento di un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è necessario dimostrare che l'errore sia stato decisivo e avrebbe determinato una pronuncia diversa
- La mera discordanza tra le motivazioni del primo giudice e quelle della Corte d'appello non è sufficiente: va provato che la corte abbia attribuito al ricorrente frasi o condotte che oggettivamente non abbia tenuto e che tale attribuzione abbia inciso sulla decisione
- Se dal verbale o dalla motivazione emerge che il soggetto ha effettivamente rivolto al magistrato apprezzamenti offensivi (es. accuse di ignoranza, imperizia, negligenza), tali espressioni possono integrare il reato anche se in precedenza erano state pronunciate frasi simili da terzi, quando il giudice le ritenga proprie del ricorrente
- Minacce di azioni disciplinari o civili, se pronunciate nell'immediatezza e in connessione con espressioni offensive, possono essere considerate come elemento contestuale che aggrava l'offesa e ne rafforza il disvalore, anziché costituire necessariamente un fatto autonomo
- In casi simili, per difendersi efficacemente occorre preservare nel verbale la netta distinzione di chi ha effettivamente pronunciato ciascuna frase e contestare nei gradi superiori eventuali travisamenti documentali; tuttavia l'errore deve essere anche decisivo per ottenere riforma
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