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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11956/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Touga: impugnava l'aumento applicato per la continuazione nonostante il patteggiamento in appello, sostenendo violazione del divieto di reformatio in peius e contestando la modificazione della misura della pena concordata. El Amraoui: censurava il rigetto delle richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., e denunciava motivazione illogica e contraddittoria nonche una disparita di trattamento rispetto al coimputato, segnalando che la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la resipiscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Touga il motivo era non consentito: nel cosiddetto patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) la decisione che accoglie la pena concordata non può essere impugnata in Cassazione quanto alla congruità della pena, salvo che sussista illegalita della pena concordata (circostanza non dimostrata). Per El Amraoui il motivo era generico e la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalita del giudice di merito; la motivazione della Corte di appello e stata considerata logica e non contraddittoria. Conseguenze: inammissibilita dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il patteggiamento in appello consente la richiesta di pena concordata; una volta accolta la richiesta il giudice puo verificare solo la legalita della pena concordata, non la congruita, e la decisione non e sindacabile in Cassazione salvo illegality della pena.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione integrale dei motivi nella sentenza di Cassazione: il motivo e riportato nei limiti necessari per la motivazione, conformemente alle norme processuali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la recidiva/resipiscenza e altri istituti attinenti al passato di colpevolezza; qui evocata dal ricorrente per chiedere diverso trattamento, ma la Corte ha ritenuto che la mera scelta processuale di resipiscenza non incide automaticamente sulla dosimetria della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha richiamato che la graduazione della pena e rimessa al giudice di merito, nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalita nella quantificazione della pena e nell'applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, purche la motivazione non sia illogica o arbitraria.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56

    Norma normativa che ha introdotto nel codice di procedura penale il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), cornice normativa del rilievo applicato nel caso.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) la Corte che accoglie la pena concordata puo verificare solo la legalita della pena; la congruita non e sindacabile in Cassazione salvo illegalita.
  • Le censure in Cassazione che mirano a nuova valutazione della congruita della pena o della graduazione delle circostanze attenuanti/agggravanti sono inammissibili se non evidenziano illogicita, arbitrarieta o violazione di legge.
  • La valutazione sulla resipiscenza o sulle scelte processuali dei soggetti non costituisce automaticamente parametro per la quantificazione della pena; sono elementi processuali che non incidono di per se sulla dosimetria penale.
  • I motivi generici o malformulati in Cassazione portano all'inammissibilita del ricorso; e necessario dedurre violazioni di legge specifiche o mostrare carenza di motivazione manifesta.
  • La Corte di merito gode di ampia discrezionalita nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.); la revisione da parte della Cassazione e ammessa solo in presenza di errori logico-giuridici rilevanti.

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