Cassazione Civile, Ordinanza n. 09244/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione proposta da un soggetto destinatario di un atto di precetto in rinnovazione, notificato su iniziativa di un condominio. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo avverso tale sentenza. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorso si è scontrato con un rilievo preliminare: il ricorrente non aveva depositato la copia notificata della sentenza impugnata, né era possibile reperirla agli atti; inoltre il ricorso per cassazione risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del tribunale, sicché non poteva operare il termine breve. Il ricorrente aveva anche depositato memoria. Il controricorrente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, ai fini della procedibilità, la relazione di notificazione della decisione impugnata deve essere prodotta dal ricorrente nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., salvo ipotesi non ricorrenti nel caso concreto; ha inoltre osservato che il ricorso era stato comunque notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, quindi non era esaminabile nel merito. In via di mera completezza, la Corte ha anche rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di completezza e specificità ex art. 366, n. 3, c.p.c. quanto al contenuto dell'atto di opposizione e della doglianza sulla notificazione, ma ha precisato che l'improcedibilità prevale sull'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata entro il termine perentorio è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
Non è consentito recuperare tardivamente, con produzione successiva, l'omissione del deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza, quando tale deposito è prescritto a pena di improcedibilità.
In via residuale, il ricorso sarebbe stato inammissibile per difetto di completezza e specificità dell'esposizione dei fatti e delle censure.
La decorrenza del termine breve per impugnare rileva solo nelle ipotesi in cui esso inizi per legge da comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
La produzione della relata può risultare anche dalla documentazione depositata dal controricorrente nel termine di costituzione, ma tale evenienza non ricorreva nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando si deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente assume l'onere di depositare tempestivamente la relata di notificazione o la documentazione equivalente; la mancata produzione nel termine dell'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, salvo che la documentazione sia già nella disponibilità della Corte per deposito del controricorrente o per acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi consentiti.
- L'improcedibilità prevale logicamente e processualmente sull'inammissibilità: ove ricorra una causa di improcedibilità, la Corte definisce il ricorso su tale base senza passare all'esame delle ulteriori ragioni di inammissibilità.
- La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale rilevante ai fini del termine breve e, per coerenza con il principio di autoresponsabilità della parte, comporta l'onere di depositare la prova della notificazione stessa.
- In assenza di deposito della copia notificata della sentenza, se il ricorso è comunque proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, non è possibile evitare la sanzione processuale mediante il solo riferimento alla notificazione non documentata.
- Perché il ricorso per cassazione sia scrutinabile nel merito, l'atto introduttivo deve contenere un'esposizione completa e specifica dei fatti di causa e delle censure; la mancanza di tali elementi può determinare inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09216/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09217/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09218/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09220/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09221/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09222/2026 del 12/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →