Cassazione Penale, Sentenza n. 862/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia (art. 444 c.p.p.) per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.) e per omessa revoca della patente di guida (art. 186, comma 2‑bis c.d.s.), nonostante il veicolo fosse di proprietà dell'imputato e sussistessero i presupposti di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle censure relative all'omessa confisca del veicolo FIAT Panda targato PC 399895 e all'omessa revoca della patente di guida. Ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte indicata e ha applicato direttamente la confisca del veicolo e la revoca della patente, ritenendo tali misure sanzioni aventi natura obbligatoria ex lege e attuabili da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) codice della strada
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo è obbligatoria e deve essere applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento; costituisce effetto legale della pronuncia e non è rimessa a valutazione discrezionale.
art. 186, comma 2‑bis codice della strada
La revoca della patente è obbligatoria quando il conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provoca un incidente stradale: la misura consegue ex lege e deve essere disposta anche in caso di applicazione della pena con procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.
art. 444 codice di procedura penale
Riguarda l'applicazione della pena mediante patteggiamento; l'esistenza di tale procedimento non esclude l'obbligo di applicare sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge sostanziale.
art. 620, lett. i) codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione di provvedere direttamente, quando il giudice di merito ometta di applicare sanzioni accessorie di legge che non richiedono valutazioni discretionarie o nuovi accertamenti, applicando le misure omesse.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste espressamente dalla legge (es. confisca del veicolo, revoca della patente) sono obbligatorie e devono essere disposte anche quando la pena principale è stata applicata con patteggiamento o si riconoscano circostanze attenuanti.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2‑bis c.d.s. si applica automaticamente quando sussiste l'incidente causato da guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >1,5 g/l, indipendentemente dall'esito del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
- Se il giudice di merito omette l'applicazione di misure accessorie di carattere obbligatorio, la Corte di Cassazione può applicarle direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., senza rinvio, purché l'applicazione non richieda nuovi accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali.
- Per evitare omissioni, il pubblico ministero in sede di impugnazione deve censurare l'eventuale mancata applicazione delle sanzioni accessorie; la difesa dovrebbe curare l'emergenza documentale (es. proprietà del veicolo, rilevazione del tasso alcolemico) se intende contrastare l'automaticità delle misure.
- Le misure di natura automatica collegate a fattispecie aggravate hanno natura normativa vincolante: non possono essere neutralizzate da valutazioni di bilanciamento che incidano solo sulla pena principale.
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