Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la richiesta di ottemperanza richiedeva la celebrazione di un'udienza in contraddittorio. I decreti impugnati, adottati de plano e senza contraddittorio, sono stati annullati e gli atti sono rinviati al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia per nuovo giudizio e celebrazione dell'udienza
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di ottemperanza all'ordinanza del 10 aprile 2014 n. 2013-7698 in tema di intervallo tra esecuzione di sanzioni disciplinari EAC; il ricorrente denunciava che il Magistrato di Sorveglianza aveva deciso de plano, dichiarando il procedimento n. 2018/5266 gia' definito e trasmettendo gli atti alla Corte, senza celebrare l'udienza in contraddittorio. Si contestava altresi' l'applicazione retroattiva di una diversa regola di intervallo (a seguito della Circolare DAP 6/5/2015) e la scarsa chiarezza dei decreti impugnati
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza come norma processuale rilevante per l'impugnazione; la Corte conclude richiamando la possibilita' di impugnare i provvedimenti adottati de plano nell'ambito delle garanzie processuali
Disciplina il procedimento di ottemperanza a tutela dei detenuti, prevede un procedimento giurisdizionale in contraddittorio dinanzi al magistrato di sorveglianza, limita l'oggetto dell'ottemperanza alle statuizioni gia' adottate (non ammette profili nuovi) e autorizza, in caso di inottemperanza, misure come la nomina di commissario ad acta; la Corte ha affermato l'obbligo di udienza in contraddittorio prima di decidere
Circolare DAP n. 0160093 del 6 maggio 2015
Atto amministrativo richiamato per spiegare l'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di un diverso criterio di intervallo (almeno cinque giorni) tra sanzioni EAC; la questione e' rilevante rispetto al profilo di eventuale applicazione retroattiva del regolamento
Sentenza Corte Costituzionale n. 26 del 1999
Richiamata come motivo storico per l'introduzione dell'art. 35-bis al fine di colmare un deficit di tutela dei detenuti rispetto agli atti dell'Amministrazione penitenziaria
Massime di principio
- La richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. comporta obbligatoriamente la celebrazione di un'udienza in contraddittorio; il giudice non puo' decidere de plano senza aver sentito le parti
- L'azione di ottemperanza e' una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: non puo' introdurre profili nuovi di lesione nè rimettere in discussione statuizioni gia' favorevoli al ricorrente
- Se l'Amministrazione applica un diverso criterio di esecuzione (anche sulla base di circolari), tale condotta puo' essere oggetto di ottemperanza quando contrasti con statuizioni gia' passate in giudicato; va valutata la possibile retroattivita' della nuova disciplina
- La carenza di chiarezza e di motivazione nei provvedimenti che negano l'udienza o dichiarano la procedura definita e' vizio che puo' determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
- In caso di inottemperanza accertata il magistrato puo' adottare misure coercitive previste dall'art. 35-bis, compresa la nomina di un commissario ad acta; pero' prima occorre rispettare le garanzie del contraddittorio
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