Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società esercente attività di trasporti aveva agito contro la compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento per asserita mala gestio nella gestione di una lite connessa a un sinistro occorso durante il trasporto di una piattaforma per conto di terzi. La controversia presupposta aveva visto la condanna dell’assicurata al pagamento di oltre 149 mila euro a favore del danneggiato; la società sosteneva che l’assicuratore avesse illegittimamente revocato o non corrisposto un’offerta iniziale di 100 mila euro e che, secondo polizza e art. 1891 c.c., il pagamento non fosse subordinato alla restituzione di una specifica documentazione firmata per ricevuta. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda e l’assicurata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1891 c.c. e della polizza, per avere ritenuto condizionabile il pagamento alla ricezione della documentazione; 2) omesso esame del regolamento contrattuale della polizza, con riferimento alla pretesa condizione documentale per il pagamento dell’indennizzo; 3) omessa motivazione/fatto decisivo circa i presupposti della responsabilità dell’assicuratrice per mala gestio e sulla revoca dell’offerta transattiva iniziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione non era stata adeguatamente coltivata nei gradi di merito, era in larga parte fattuale e comunque la motivazione d’appello non subordinava il pagamento verso la società ricorrente, ma faceva riferimento alla documentazione da restituire alla danneggiata; inoltre la ricorrente non aveva chiarito in modo specifico in cosa consistesse la mala gestio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del testo della polizza non risultava introdotta nei gradi di merito e, comunque, era formulata in modo non coerente con il vizio denunciato, in quanto non vi era stata un’interpretazione del contratto sul punto; la Corte ha richiamato il ridimensionamento del vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile: la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato escludendo la mala gestio, valorizzando il fatto che l’offerta di 100 mila euro era stata formulata nella prima fase del rapporto, che il mancato pagamento era dipeso dalla mancata restituzione della documentazione e dal successivo accoglimento della domanda nella causa presupposta, e che tale offerta non costituiva promessa di pagamento né ricognizione di debito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude che, nel caso concreto, la norma imponga di ritenere dovuto il pagamento dell’indennizzo alla società assicurata indipendentemente dalle vicende documentali richiamate dalla decisione di merito; la censura, inoltre, non era stata adeguatamente introdotta nei gradi precedenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per la prima censura di violazione di legge, ma la Corte osserva che il motivo è inammissibile perché investe questioni non correttamente dedotte e profili soprattutto fattuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma e l’interpretazione nomofilattica richiamata, il vizio è confinato all’omesso esame di un fatto decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.
Sez. U n. 8053 del 7/04/2014
Richiamata per affermare il ridimensionamento del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. e l’esclusione della censura di motivazione meramente insufficiente.
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
Richiamata a supporto del principio per cui la motivazione insufficiente non integra, di per sé, un vizio denunciabile nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Sez. U n. 5556 del 18/04/2002
«La legittimazione del contraente a fare valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione deriva soltanto dal consenso espresso dell'assicurato, che è un fatto diverso dal contratto ed idoneo a trasferire i diritti da esso costituiti.»
Richiamata per ribadire che la legittimazione del contraente verso l’assicuratore dipende dal consenso espresso dell’assicurato, quale fatto distinto dal contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Cita il termine per il deposito della motivazione nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Le censure di cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato; non è ammissibile trasformare in violazione di legge o vizio motivazionale una contestazione che richiede un nuovo accertamento di fatto o che non sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è più utilizzabile per lamentare una motivazione semplicemente insufficiente o non condivisa.
- In tema di mala gestio assicurativa, la responsabilità dell’assicuratore non può essere affermata in assenza di una chiara allegazione e dimostrazione della condotta inadempiente e del suo effettivo nesso con il pregiudizio dedotto; la mera esistenza di un’offerta transattiva iniziale, poi non eseguita per ragioni documentali o per l’evoluzione della lite, non equivale di per sé a promessa di pagamento o ricognizione di debito.
- La legittimazione del contraente a far valere diritti derivanti dal contratto di assicurazione richiede il consenso espresso dell’assicurato, consenso che costituisce fatto distinto dal contratto e deve essere provato come presupposto del trasferimento dei diritti.
- Il giudice di merito che escluda la mala gestio sulla base dell’andamento complessivo della lite e della mancata concretizzazione della proposta dell’assicuratore fornisce una motivazione sufficiente quando individui fatti storici idonei a sorreggere la decisione.
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