Cassazione Penale, Ordinanza n. 01999/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo, ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto la violazione di legge penale posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non esponeva in modo specifico quali aspetti della motivazione di appello fossero censurati né quali elementi di fatto o di diritto sorreggessero la doglianza, impedendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice in relazione al delitto contestato nella forma tentata.
Richiamato come norma incriminatrice relativa al furto oggetto di condanna.
Richiamato come norma incriminatrice per l'aggravamento del furto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; l'assenza di una puntuale indicazione delle ragioni della censura comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, circostanziato e autosufficiente quanto basta a consentire al giudice di individuare con precisione la doglianza e di esercitare il controllo di legittimità.
- La censura che si limita ad affermare la violazione di legge o l'erroneità della decisione senza confrontarsi con la motivazione impugnata è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare quali passaggi argomentativi sarebbero viziati e per quali ragioni; altrimenti l'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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