Cassazione Civile, Ordinanza n. 18049/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un soggetto ha convenuto in giudizio la controparte chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di una compravendita immobiliare stipulata con atto notarile del 18 dicembre 2003. Sosteneva di essere l'effettivo acquirente dell'appartamento e delle pertinenze, mentre la controparte sarebbe stata soltanto un intestatario formale. In subordine chiedeva di accertare un'interposizione reale di persona e di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento del bene. Il tribunale aveva respinto entrambe le domande, ritenendo che mancasse un accordo simulatorio esternato in forma scritta anteriore o coeva al contratto e che le scritture del 2013 non potessero supplire a tale mancanza. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che le controdichiarazioni del 2013, formate circa dieci anni dopo il rogito, potessero integrare la forma richiesta per la simulazione soggettiva o fondare un obbligo di ritrasferimento. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 1414, comma 2, 1417 e 2725 c.c., sostenendo che, nella simulazione soggettiva, è sufficiente che il contratto apparente sia in forma scritta e che la prova dell'accordo simulatorio possa essere fornita da controdichiarazioni scritte anche successive, aventi valore ricognitivo; con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 1173, 1322, 1324, 1325 e 1419, comma 2, c.c. per il mancato riconoscimento dell'obbligo della controparte di ritrasferire il bene in base alle scritture prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la validità probatoria delle scritture private del 2013 ai fini della dimostrazione, tra le parti, dell'interposizione fittizia. La Corte ha affermato che, nel caso concreto, le scritture provenivano da tutti i soggetti coinvolti nell'operazione e che, poiché l'interponente aveva già partecipato all'atto apparente quale legale rappresentante della società venditrice, la controdichiarazione successiva era idonea come atto ricognitivo della volontà simulatoria originaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nella simulazione soggettiva il contratto dissimulato deve possedere il requisito formale richiesto per il tipo negoziale; la forma è soddisfatta dal contratto apparente quando l'operazione vede già partecipare tutti i soggetti dell'intesa, mentre la controdichiarazione ha funzione soprattutto probatoria.
Tra le parti la prova dell'accordo simulatorio può essere fornita mediante atto scritto; la controdichiarazione successiva è ammissibile come documento ricognitivo della volontà già formatasi.
Le limitazioni legali alla prova testimoniale e per presunzioni operano nella dimostrazione della simulazione di un contratto formale, imponendo la prova scritta dell'accordo simulatorio.
Era stata invocata in via subordinata per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferire il bene, ma la censura relativa è rimasta assorbita.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta fonte dell'obbligo di ritrasferimento.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno dell'autonomia negoziale e della configurabilità dell'obbligo assunto con le scritture private.
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina degli atti unilaterali rilevanti nel caso di specie.
Richiamato nel secondo motivo per i requisiti essenziali del contratto o negozio dedotto.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla validità e sopravvivenza delle pattuizioni contenute nelle controdichiarazioni.
La dichiarazione scritta successiva dell'interposto può avere valore ricognitivo e, sul piano processuale, efficacia di astrazione riconosciuta dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, quando il contratto dissimulato richiede la forma scritta, la forma deve risultare rispettata dal contratto apparente, ma la prova dell'accordo simulatorio tra le parti deve essere fornita per iscritto.
- La controdichiarazione non coincide con l'accordo simulatorio, ma lo documenta; perciò può essere redatta anche successivamente al negozio simulato, purché abbia natura ricognitiva della volontà originaria comune.
- Se l'interponente ha già partecipato all'atto apparente, sia pure in altra veste giuridica, la successiva controdichiarazione proveniente da tutti i partecipanti all'operazione può integrare la prova scritta richiesta per dimostrare l'effettiva destinazione degli effetti negoziali all'interponente.
- In tema di interposizione fittizia, non va confusa la questione della forma del contratto dissimulato con quella della prova del relativo accordo simulatorio: la prima attiene alla struttura negoziale, la seconda ai mezzi di dimostrazione del pactum simulatorium.
- La controdichiarazione successiva è idonea come atto ricognitivo della situazione negoziale reale quando richiama specificamente il contratto apparente, individua i soggetti dell'operazione e chiarisce la destinazione effettiva degli effetti giuridici.
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