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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di tre terreni ritenuti edificabili di fatto. Il contribuente aveva perso davanti alla Commissione tributaria provinciale e poi in appello, ove la CTR aveva confermato l'imponibilità valorizzando l'adiacenza del compendio a un'area già industrializzata e la conseguente edificabilità di fatto, a prescindere dalla destinazione agricola formale. In cassazione il contribuente aveva proposto sette motivi; l'ordinanza n. 4372/2019 aveva accolto solo il sesto motivo e, cassando la sentenza, aveva deciso nel merito dichiarando integralmente detraibili le spese di mediazione. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il contribuente deduceva tre errori di fatto: (1) l'erronea affermazione dell'esistenza di un giudicato interno sulla edificabilità di fatto del terreno, sostenendo che la CTP avesse escluso tale presupposto; (2) l'erronea ricostruzione della localizzazione dei terreni rispetto allo stabilimento industriale, assumendo che l'adiacenza riguardasse solo uno dei fondi; (3) la non corretta interpretazione del quarto motivo del precedente ricorso, che a suo dire denunciava non un vizio motivazionale, ma l'innovazione del contenuto dell'avviso di accertamento da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma attingessero la valutazione della Corte sulla portata degli atti, della sentenza di appello e dei motivi di ricorso originario, quindi un errore di giudizio o di interpretazione, non sindacabile con revocazione. In particolare, il primo motivo contestava una ricostruzione della vicenda processuale e il presunto giudicato interno; il secondo mirava in realtà a una diversa lettura degli accertamenti di fatto già compiuti dalla CTR; il terzo investiva l'interpretazione del contenuto del precedente motivo di ricorso e la lettura della sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    "Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione"

    La revocazione delle decisioni di legittimità è ammessa solo per errore di fatto nei limiti tassativi di legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"

    L'errore di fatto ricorre solo quando la decisione suppone l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato controverso.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere il vizio di omessa pronuncia rispetto alla lettura data dalla Corte al precedente motivo di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che la Costituzione impone la ricorribilità per cassazione per violazione di legge, ma non esige un rimedio revocatorio più ampio per gli errori di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamato per le modifiche al rito camerale di Cassazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è una svista percettiva immediatamente e obiettivamente rilevabile, consistente nella supposizione dell'esistenza di un fatto escluso dagli atti o dell'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.
  • Non sono deducibili con revocazione gli errori di diritto, di interpretazione, di valutazione o di giudizio, neppure se riferiti alla lettura degli atti di causa, dei motivi di ricorso o della motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la pronuncia di legittimità abbia effettivamente deciso sul motivo di ricorso, anche se senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni sviluppate dalla parte, non ricorre errore revocatorio, ma al più un vizio di giudizio insindacabile in sede di revocazione.
  • Perché il vizio sia revocatorio, il fatto erroneamente percepito deve essere decisivo, cioè dotato di nesso causale con la decisione, e non deve essere stato discusso nel giudizio.
  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ha carattere eccezionale e non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito o in un mezzo per contestare la ricostruzione giuridica o fattuale già operata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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