Cassazione Civile, Ordinanza n. 26401/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., rilevando che il ricorso era stato notificato ma non depositato nei termini prescritti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il ricorso, pur notificato, non era stato depositato nel termine di rito previsto dall'art. 369 c.p.c. La controparte, costituitasi con controricorso, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei motivi. La questione decisa non ha riguardato il merito della controversia originaria, ma la ritualità del ricorso in cassazione e gli effetti del mancato tempestivo deposito dell'atto e degli allegati.
Norme richiamate
depositato nei termini di rito
il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione entro il termine di venti giorni dalla notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo
il principio di conservazione dell'atto non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle irregolarità formali in senso stretto.
la parte intimata che abbia notificato il controricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo e far dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
è stata depositata una proposta e successivamente fissata l'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il deposito del ricorso per cassazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. è condizione di procedibilità: il suo omesso o tardivo adempimento determina l'improcedibilità del ricorso, anche se la controparte si è costituita.
- La rilevazione dell'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è consentita d'ufficio dalla Corte di cassazione e non è sanata dalla costituzione del resistente.
- Il principio di raggiungimento dello scopo non elide la violazione di termini perentori, poiché opera solo rispetto a irregolarità formali e non rispetto all'inosservanza di termini processuali stabiliti a pena di improcedibilità.
- La parte intimata che si costituisca con controricorso conserva interesse e legittimazione a chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche al fine di ottenere la rifusione delle spese e impedire una nuova proposizione dell'impugnazione se ancora nei termini.
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