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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della deliberazione dall’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza n. 26 del 9 maggio 2025, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione tra categorie riservata al personale di ruolo dell’AREACOM; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione AREACOM di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva interna per la progressione tra categorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell'AREACOM per la progressione verticale dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, chiedendone l'annullamento e la concessione di misure cautelari. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione. I quattro motivi di ricorso contestavano, rispettivamente, mere irregolarità dell'atto ritenute incidenti sulla ricevibilità del ricorso, presupposti fattuali della graduatoria, presupposti giuridici e il giudizio della commissione sulle competenze professionali del ricorrente, sotto il profilo della ragionevolezza tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa perché riguarda una procedura selettiva interna per la progressione verticale speciale tra aree e qualifiche funzionali, cui consegue la novazione oggettiva del rapporto di servizio e l'inquadramento nell'area immediatamente superiore. La domanda cautelare è stata tuttavia respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il primo motivo riguarda mere irregolarità inidonee a incidere sulla ricevibilità; il secondo e il terzo motivo si fondano, rispettivamente, su erronei presupposti fattuali e giuridici; il quarto non dimostra profili di irragionevolezza tecnica nel giudizio della commissione sulle competenze professionali. È stato inoltre escluso un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il transito nei ruoli della Regione Abruzzo non è precluso, la relativa procedura risulta sospesa e, in caso di successivo accoglimento del ricorso, sarebbero riconosciuti retroattivamente i diritti derivanti dall'inquadramento superiore. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è dovuto al controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    progressione verticale speciale tra aree e qualifiche funzionali

    La procedura selettiva interna prevista dalla disposizione, quando comporta il passaggio all'area immediatamente superiore e la conseguente novazione oggettiva del rapporto di servizio, rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 7 del Regolamento AREACOM

    novazione oggettiva del rapporto di servizio mediante l’inquadramento del vincitore nell’area immediatamente superiore

    Il regolamento collega alla procedura di progressione verticale l'inquadramento del vincitore nell'area superiore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR, che ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure selettive interne per progressioni verticali tra aree, quando il passaggio comporta l'inquadramento nell'area superiore e la novazione oggettiva del rapporto di servizio, rientrano nella giurisdizione amministrativa.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando le censure prospettate risultano prima facie inidonee, fondate su presupposti fattuali o giuridici erronei oppure non dimostrano l'irragionevolezza tecnica della valutazione della commissione sulle competenze professionali.
  • Manca il periculum in mora quando il pregiudizio derivante dal mancato inquadramento superiore è reversibile e, in caso di accoglimento del ricorso, possono essere riconosciuti retroattivamente i diritti conseguenti alla progressione.
  • Nelle procedure selettive, il sindacato cautelare sulla valutazione della commissione non può sostituire il giudizio tecnico dell'amministrazione in assenza di elementi che evidenzino irragionevolezza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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