Sentenza n. 8623/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio dell'amministrazione sulla domanda di visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel giugno 2025, di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato. Il ricorrente disponeva di un nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione l’8 febbraio 2024. L’Amministrazione ha giustificato l’inerzia richiamando la perdurante sospensione del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione: l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre un termine ragionevole. In particolare, la richiesta di appuntamento risaliva al giugno 2025 e il nulla osta era stato rilasciato già l’8 febbraio 2024. Il tempo trascorso dall’introduzione della disciplina sulla sospensione del nulla osta non consentiva all’Amministrazione di mantenere indefinitamente l’inerzia: la sospensione doveva essere risolta dall’autorità competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero è stato quindi condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e il superamento del termine per la conclusione del procedimento.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
La sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l’amministrazione competente deve risolvere la sospensione e consentire la prosecuzione del procedimento.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone sia l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sia il superamento del termine previsto, o comunque di un termine ragionevole, per la conclusione del procedimento.
- La sospensione di un procedimento amministrativo non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo ragionevole, l’amministrazione competente deve definire la sospensione e adottare gli atti necessari alla prosecuzione o alla conclusione del procedimento.
- Quando una sede diplomatica è investita di una richiesta di formalizzazione di una domanda di visto e il richiedente dispone già del nulla osta necessario, l’amministrazione non può mantenere un’inerzia indefinita giustificandola con una sospensione ormai protratta; deve convocare l’interessato entro il termine fissato dal giudice.
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