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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 277/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La disputa riguarda la legittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale (componenti accessorie della retribuzione di posizione/risultato) operata dall'ASL Caserta con provvedimento del 5 novembre 2012 in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (conv. in l.122/2010) e del decreto n.63/2010 del Commissario ad acta per la Regione Campania. La Corte d'Appello di Napoli aveva accolto le domande dei dirigenti medici (istanti) dichiarando illegittima la decurtazione e condannando l'ASL alla restituzione delle somme; l'ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo la legittimità dei tagli per esigenze di contenimento della spesa pubblica e sostenendo che le quote variabili rientrano nella retribuzione accessoria suscettibile di riduzione secondo le norme statali e gli indirizzi regionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso nella parte che censura il metodo del taglio forfettario del 30% applicato uniformemente ai singoli medici. Ha richiamato il principio di cristallizzazione delle risorse al livello 2010 e l'obbligo di riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni di personale previsto dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010. La Corte ha affermato che l'operazione legittima per attuare la riduzione è il ricalcolo del fondo complessivo depurato dalle quote riferite al personale cessato e la successiva determinazione degli importi spettanti a ciascun medico, con conseguente quantificazione del dare-avere e, se del caso, recupero delle somme indebitamente percepite. Per questi motivi la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per la puntuale quantificazione e decisione sul rapporto di dare-avere tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)

    A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    La Corte interpreta la disposizione come obbligo di 'cristallizzazione' delle risorse al livello 2010 e di loro riproporzionamento automatico in caso di cessazioni: ciò impone il ricalcolo del fondo complessivo e la distribuzione proporzionale, escludendo tagli forfettari individuali senza previa ricognizione e ripartizione del fondo.

  • Decreto n. 63/2010 del Commissario ad acta per la Regione Campania

    Atto di indirizzo regionale finalizzato alla razionalizzazione e contenimento della spesa del personale applicabile alle ASL locali; legittima misure di contenimento ma non autorizza metodi di decurtazione individuale non conformi alla cristallizzazione e al ricalcolo del fondo.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi; tutela il principio di parità di trattamento e limita l'intervento unilaterale del datore di lavoro salvo disposizioni legislative previgenti inderogabili.

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 (area dirigenza)

    Considerata per evidenziare che la retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti.

  • art. 51 e art. 55 CCNL 5 dicembre 1996 (area dirigenza medica e veterinaria)

    Regolano la graduazione delle funzioni e la correlazione con la retribuzione di posizione: la revisione della graduazione richiede l'avvio del procedimento contrattuale e non giustifica un taglio uniforme a forfait sui singoli percettori.

  • art. 40, comma 3-bis d.lgs. n. 75/2017

    Rafforza il collegamento tra risorse accessorie e performance, indicando la destinazione di una quota prevalente delle risorse alle componenti variabili legate alla performance.

  • Cass. n. 6930/2021

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la cristallizzazione e la riduzione proporzionale devono essere applicate e che non è ammessa una riformazione in peius del trattamento economico complessivo mediante tagli forfettari sui percettori.

  • Cass. n. 5138/2022

    Conferma che le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica prevalgono sulla contrattazione collettiva ordinaria, rimanendo comunque compatibili con il quadro costituzionale nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • La cristallizzazione delle risorse al livello 2010 (art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010) va attuata con il ricalcolo del fondo complessivo e la sua ripartizione proporzionale in relazione al numero di lavoratori in servizio; non è sufficiente imporre un taglio percentuale identico a ciascun dipendente.
  • Se non è stata tempestivamente applicata la regola di cristallizzazione, l'ente può procedere a un ricalcolo ex post del fondo, individuare quanto spettava a ciascun lavoratore e determinare il 'dare-avere' per eventuali recuperi, con necessaria quantificazione individuale.
  • La revisione della graduazione delle funzioni (che incide sulla quota di retribuzione di posizione variabile) richiede l'avvio del procedimento previsto dal contratto collettivo; misure provvisorie a forfait non sono legittime senza motivazione e avvio dell'iter di revisione.
  • La contrattazione collettiva resta il criterio di determinazione delle voci retributive accessorie; tuttavia disposizioni legislative inderogabili di finanza pubblica (tagli/cristallizzazioni) possono limitarne gli effetti purché applicate secondo la lettera e la finalità della norma.
  • In giudizio il corretto approccio è la quantificazione puntuale delle somme dovute o da recuperare (ricalcolo del fondo e verifica degli importi percepiti rispetto a quanto spettante), non l'adozione di percentuali forfettarie retroattive.

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