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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 84/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale (componenti accessorie della retribuzione di posizione/variabile) applicata dalla ASL Caserta ai dirigenti medici dopo il provvedimento del 5 novembre 2012, in attuazione delle linee regionali e dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. Il dirigente (Leccia) aveva impugnato la decurtazione e chiesto la declaratoria di illegittimità e la restituzione delle somme; la Corte d'Appello di Napoli aveva accolto in parte la domanda del medico. La ASL ha impugnato in Cassazione sostenendo che la cristallizzazione e la riduzione delle risorse erano legittime per esigenze di risanamento e che la componente variabile è accessoria (non intaccando il trattamento fondamentale), perciò non sussisterebbe un diritto soggettivo di credito per l'attore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione dell'ammontare delle risorse al livello del 2010 e la successiva riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni del personale; non consente invece una decurtazione forfettaria e uniforme del 30% sulla quota variabile di ciascun dirigente. Di conseguenza, l'operazione correttiva da adottare dall'ASL deve essere conforme alle modalità previste dalla norma: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote relative ai cessati, determinazione di quanto effettivamente spettante a ciascun medico in base alla graduazione vigente, e determinazione del 'dare-avere' (eventuale recupero sulle somme indebitamente percepite). La Corte ha dunque riconosciuto l'illegittimità del taglio forfettario del 30% ma ha autorizzato il rimedio tramite ricalcolo e prosieguo del giudizio in appello sulla base delle modalità corrette di computo.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2010, conv. con legge n. 122 del 2010, art. 9, comma 2-bis

    Impone la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio al livello del 2010 e la riduzione automatica e proporzionale in caso di riduzione del personale; non autorizza tagli forfettari percentuali applicati uniformemente ai singoli percipienti.

  • Decreto n. 63/2010 del Commissario ad acta (Regione Campania)

    Linee regionali di indirizzo per la razionalizzazione e contenimento della spesa del personale cui le ASL hanno dovuto attenersi; confermate le finalità di contenimento ma vanno attuate secondo i criteri legali di cristallizzazione e riproporzionamento.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    art. 45, comma 1 e comma 3

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio sono definiti dai contratti collettivi; sancisce il principio di parità di trattamento e vincola le amministrazioni alla contrattazione nei limiti delle risorse disponibili.

  • CCNL 5 dicembre 1996 (Area dirigenza medica e veterinaria), art. 51

    La graduazione delle funzioni determina la retribuzione di posizione; la revisione delle graduazioni incide sulla ripartizione interna del fondo (pesatura delle attività) e richiede un procedimento specifico per la determinazione ex nunc o ex tunc.

  • CCNL 8 giugno 2000 (Area dirigenza sanitaria), art. 39

    Attribuisce natura contrattuale alla retribuzione di posizione quale componente del trattamento economico dei dirigenti; la contrattazione disciplina la componente accessoria e la sua articolazione.

  • d.lgs. n. 75 del 2017, art. 40, comma 3-bis

    Rafforza il collegamento tra contrattazione integrativa e performance, prevedendo che una quota prevalente delle risorse accessorie sia destinata all'incentivazione della performance e collegata alle risorse variabili dell'anno.

  • Giurisprudenza costituzionale e di Cassazione (es. Corte Cost. n. 178/2015, n. 200/2018; Cass. n. 5138/2022, n. 6930/2021)

    Confermano la legittimità delle misure statali di contenimento della spesa pubblica in materia di personale e precisano i limiti applicativi (es. illegittimità del regime di sospensione della contrattazione solo a determinate condizioni); la Cassazione ha interpretato le disposizioni come inderogabili nei loro effetti complessivi ma richiede che l'attuazione sia conforme alle modalità previste dalla legge.

Massime di principio

  • La riduzione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 va attuata cristallizzando le risorse al livello del 2010 e successivamente riproporzionandole in relazione alle cessazioni del personale: non è legittimo un taglio forfettario percentuale applicato direttamente alle singole retribuzioni variabili.
  • Se la legislazione impone un tetto alle risorse, l'Amministrazione può e deve ricalcolare i fondi e la ripartizione sulla base del numero di dipendenti effettivamente in servizio (e delle graduazioni vigenti), determinando eventualmente un 'dare-avere' e il recupero solo se dal ricalcolo emerge un'eccedenza effettivamente percepita.
  • La revisione delle graduazioni e la 'pesatura' delle funzioni riguardano la ripartizione interna del fondo e richiedono l'avvio dell'iter procedurale previsto dal CCNL; tale revisione non giustifica interventi unilaterali di decurtazione generalizzata delle retribuzioni.
  • Le misure provvisorie adottate dall'amministrazione in attesa della graduazione devono essere motivate e corredate dall'avvio immediato della procedura di revisione; in mancanza, sono illegittime.
  • Il diritto alla percezione delle voci retributive previste dalla contrattazione si consolida in capo al lavoratore nei limiti delle risorse fissate dalla legge: la contrattazione non può essere unilateralmente riformata in peius dall'amministrazione al di fuori delle modalità previste dalla norma di contenimento.
  • In giudizio, il rimedio corretto per irregolarità nella determinazione dei fondi è il ricalcolo e la quantificazione del dovuto per ciascun lavoratore; solo dopo tale verifica può essere legittimamente disposta la restituzione di somme indebitamente percepite.

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