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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 270/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ASL impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato illegittima la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale spettante al dirigente medico Andrea Rambaldi e aveva condannato la ASL alla restituzione delle somme. La ASL sosteneva la legittimità della riduzione in base all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78/2010 (conv. con legge n.122/2010) e al decreto n.63/2010 del Commissario ad acta, nonché la conformità delle misure alle norme di contratto collettivo (retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni), rilevando che la riduzione avrebbe inciso solo sulle componenti accessorie in modo proporzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i profili critici rispetto al metodo di applicazione della riduzione adottato dalla ASL: pur confermando che l'art. 9, comma 2-bis, cristallizza le risorse 2010 e autorizza una riduzione proporzionale per le cessazioni di personale, ha stabilito che la ASL non poteva applicare un taglio forfettario del 30% su ciascun medico. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli affinché determini con precisione la riduzione del fondo secondo l'art. 9(2-bis), quantifichi quanto spettante ai singoli lavoratori negli anni successivi al 2010, verifichi quanto percepito e determini il relativo 'dare-avere' tra le parti, ove necessario procedendo al recupero mirato e calcolato per ciascun medico.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis

    A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)"

    La norma cristallizza l'ammontare complessivo dei fondi al livello 2010 e impone una riduzione automatica proporzionale alle cessazioni di personale; va attuata ricalcolando il fondo e riproporzionandolo per numero di addetti, non con tagli percentuali forfettari applicati individualmente.

  • Decreto n. 63/2010 (Commissario ad acta Regione Campania)

    Documento attuativo regionale che indica linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi e la razionalizzazione della spesa; le sue prescrizioni non legittimano tagli forfettari individuali se contrari al meccanismo di cristallizzazione e riproporzionamento previsto dalla legge statale.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio sono definiti dai contratti collettivi e sancisce il principio di parità di trattamento: il datore non può unilateralmente introdurre trattamenti peggiorativi rispetto alla contrattazione, salvo limiti imposti dalla normativa di finanza pubblica.

  • CCNL 8 giugno 2000, art. 39 (Area dirigenza)

    La retribuzione di posizione è componente del trattamento economico dei dirigenti; la sua parte variabile richiede 'pesatura' e non può essere ridotta arbitrarimente senza rispettare i criteri contrattuali.

  • CCNL 5 dicembre 1996, art. 51 (e art. 55, comma 6)

    Disciplina la graduazione delle funzioni dirigenziali e la correlazione con la retribuzione di posizione: la revisione delle graduazioni incide sulla ripartizione del fondo, non sull'ammontare complessivo, e richiede l'avvio del procedimento contrattuale previsto.

  • d.lgs. n. 75 del 2017, art. 40, comma 3-bis

    Rafforza il collegamento fra risorse accessorie e performance; la contrattazione deve destinare una quota prevalente delle risorse alle variabili legate alla performance, coerentemente alle risorse disponibili.

Massime di principio

  • La cristallizzazione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, impone che il totale delle risorse per i trattamenti accessori sia preso a riferimento nell'anno 2010 e poi riproporzionato in funzione delle cessazioni di personale: qualsiasi riduzione va dunque attuata sul fondo complessivo e ripartita, non tramite tagli forfettari su ciascun dipendente.
  • Se l'amministrazione non ha applicato tempestivamente la regola di cristallizzazione, l'operazione di recupero o rideterminazione deve avvenire tramite ricalcolo del fondo (depurato dalle quote riferite ai cessati) e determinazione, per ciascun lavoratore, di quanto effettivamente spettava e di quanto è stato percepito, individuando il concreto 'dare-avere'.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide sulla ripartizione interna del fondo ma non ne modifica l'ammontare complessivo; per rivedere le graduazioni l'amministrazione deve avviare il procedimento previsto dal contratto collettivo e non può sostituirsi a tale procedimento con tagli generalizzati.
  • I vincoli di finanza pubblica possono comprimere la contrattazione collettiva ma non autorizzano comportamenti amministrativi che riformino in peius la posizione economica individuale senza rispettare le modalità e i criteri legali e contrattuali; il giudice ordinario può accertare e pronunciarsi sul preteso diritto soggettivo dei lavoratori al recupero delle somme.
  • In pratica, le amministrazioni che intendono contenere la spesa devono: (a) applicare la cristallizzazione 2010 e riproporzionare il fondo per cessazioni; (b) se necessario avviare la revisione delle graduazioni secondo il procedimento contrattuale; (c) calcolare eventuali recuperi in modo individuale e documentabile prima di operare trattenute.

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